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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03569/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 aprile 2025, deducendo censure in punto di accertamento della responsabilità e di qualificazione giuridica. Dall'ordinanza emerge che le doglianze riguardavano in sostanza la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, con richiesta sostanziale di una nuova lettura delle prove e di maggiore credito alla versione difensiva dell'imputato rispetto alle altre risultanze. La Corte rileva che i motivi erano generici e reiterativi di quelli già proposti in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non introducessero reali vizi di legittimità, ma mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio e del merito, attività riservata al giudice di appello, il quale aveva già fornito motivazione congrua, adeguata, completa ed esente da vizi logici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano generici, ripetitivi delle deduzioni già esaminate in appello e non evidenzino specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • La motivazione della sentenza di appello è sufficiente a resistere al ricorso quando risulti congrua, adeguata, completa e fondata su massime di esperienza logicamente condivisibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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