Sentenza n. 235/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi in assenza di titolo autorizzativo n. 1/2024, notificata il 2.2.2024; - della nota 14.3.2024 prot. 1149 a firma del responsabile del Servizio tecnico; - dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 1/2025, notificata il 12.2.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze comunali di ripristino dello stato dei luoghi del 2024 e del 2025 e diniego di SCIA in sanatoria relativo a movimenti terra, demolizione e ricostruzione di un muro in pietra
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di ripristino del 2 febbraio 2024, il diniego del 14 marzo 2024 relativo alla SCIA in sanatoria e l'ordinanza di ripristino del 10 febbraio 2025, deducendo che i lavori di sbancamento, movimentazione terra e parziale demolizione del muro in pietra fossero opere temporanee di manutenzione, gestione e livellamento del terreno agricolo, necessarie per consentire l'accesso di mezzi meccanici e svolgere indagini preliminari alla realizzazione di un pozzo freatico, quindi riconducibili all'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. Ha sostenuto l'assenza di alterazioni permanenti del profilo del suolo, il rispetto degli obblighi relativi alla relazione geologica e l'illegittimità del diniego di sanatoria, ritenuto fondato senza adeguata motivazione sul contrasto con la convenzione urbanistica del 2007. Ha inoltre contestato la perdurante efficacia dei vincoli convenzionali, chiedendo in sostanza la rimozione o disapplicazione delle clausole che limitavano a 80 cm il passaggio pedonale e vietavano il collegamento carrabile o veicolare tra i fondi. Infine, ha sostenuto che la sospensione cautelare del diniego avesse reso efficace la SCIA in sanatoria anche quanto alla ricostruzione del muro in posizione diversa da quella originaria. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, la tardività del deposito documentale e la necessità di coinvolgere tutti gli attuali proprietari dei fondi gravati dagli obblighi convenzionali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha preliminarmente negato il rinvio richiesto dal ricorrente, ritenendo che le modalità di ripristino fossero già conoscibili e potessero comunque essere definite dopo la sentenza. Ha accolto l'opposizione del Comune al deposito tardivo di documenti già nella disponibilità della parte, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Quanto alle contestazioni relative alla convenzione urbanistica, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli attuali proprietari dei fondi gravati, qualificabili come controinteressati necessari, poiché il ricorrente mirava alla disapplicazione o alla caducazione di specifiche clausole convenzionali. Nel merito, ha comunque ritenuto infondate le censure. La convenzione del 2007 integrava il permesso di costruire del 2009 e gli obblighi in essa previsti si trasmettono agli aventi causa come obblighi reali o propter rem, aventi carattere permanente e non soggetti a decadenza per il mero decorso del tempo. Il ricorrente, inoltre, aveva riconosciuto la persistente efficacia dei vincoli chiedendone reiteratamente la modifica. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva inizialmente rappresentato i lavori come temporanei e strumentali alle indagini per il pozzo, mentre successivamente aveva rivendicato la stabilità e liceità della ricostruzione difforme del muro e delle modifiche del terreno. La sospensione cautelare non aveva autorizzato opere permanenti: consentiva soltanto, in via interinale, i lavori provvisori strettamente necessari alle indagini, con obbligo di ripristinare il precedente assetto dell'area e del muro entro il termine indicato dal Comune. Poiché erano state accertate la ricostruzione del muro in posizione diversa, l'apertura di un passaggio carrabile e una modificazione permanente del fondo agricolo non finalizzata alla coltivazione, l'ordinanza di ripristino del 10 febbraio 2025 è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato quindi tenuto a ricostruire il muro in pietrame, di altezza massima di 1,50 metri, nella collocazione originaria; a mantenere soltanto un passaggio pedonale di larghezza massima di 80 cm, eliminando il passaggio carrabile; e a ripristinare il piano di campagna preesistente secondo le quote da individuarsi con l'ufficio tecnico comunale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per euro 5.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
"attività edilizia libera"; "nei tempi strettamente necessari"; "entro un termine non superiore a centottanta giorni"
La disposizione può consentire opere temporanee e strumentali all'attività agricola o alle indagini preliminari, ma nel caso concreto non legittimava la trasformazione permanente del fondo, la ricostruzione difforme del muro e il mantenimento del passaggio carrabile.
art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
È stata indicata quale base normativa della SCIA in sanatoria presentata per i movimenti terra e la demolizione del muro; il diniego è stato ritenuto legittimo in relazione al contrasto con la convenzione urbanistica e alle opere permanenti realizzate.
art. 11 l. n. 241/1990
La convenzione edilizia, quale modalità concordata di esercizio del potere di pianificazione e conformazione urbanistica, non è assimilabile a un semplice diritto di credito disponibile e i relativi obblighi non si estinguono per il mero decorso del tempo.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito documentale è stato applicato escludendo dal giudizio documenti depositati tardivamente e già nella disponibilità della parte.
art. 41 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore
"alterazioni permanenti del profilo dei suoli"
Vieta i movimenti di terra che producano alterazioni permanenti del profilo dei suoli, salvo le ipotesi specificamente previste, e li assoggetta ai pareri degli organi comunali competenti.
art. 50 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore
È stata invocata dal ricorrente per sostenere la riconducibilità dei lavori alle attività ammesse nelle aree agricole a verde, ma non è stata ritenuta idonea a giustificare le modificazioni permanenti accertate.
art. 53 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore
Prevede la relazione geologica per l'utilizzazione urbanistica delle aree in classe II di pericolosità; la questione non ha superato il rilievo decisivo della natura permanente e difforme delle opere.
Massime di principio
- Gli obblighi previsti da una convenzione urbanistica stipulata in funzione del rilascio di un titolo edilizio si trasmettono ai successivi aventi causa come obblighi reali o propter rem, in quanto inerenti all'immobile, e non decadono per il mero decorso del tempo quando svolgono una funzione di conformazione urbanistica della proprietà.
- Le convenzioni edilizie che integrano o sostituiscono l'esercizio del potere pianificatorio perseguono un interesse pubblico all'assetto razionale del territorio; gli obblighi di fare e non fare da esse derivanti non sono assimilabili a diritti di credito disponibili né si estinguono per prescrizione o per il decorso di un termine decennale.
- La sospensione cautelare di un diniego edilizio non attribuisce al destinatario un'autorizzazione definitiva a realizzare opere diverse o permanenti: quando il giudizio cautelare è fondato sulla natura temporanea dell'intervento, restano fermi il limite dei lavori strettamente necessari e l'obbligo di ripristino dell'assetto preesistente.
- Le opere temporanee consentite nell'ambito dell'attività edilizia libera devono mantenere carattere strumentale e provvisorio; la loro trasformazione in opere permanenti, non conformi ai titoli edilizi o agli obblighi convenzionali, legittima l'ordine di ripristino.
- Quando il ricorso mira, anche implicitamente, alla disapplicazione o alla rimozione di clausole di una convenzione urbanistica che incidono sui diritti di proprietari diversi dal ricorrente, tali proprietari devono essere coinvolti nel giudizio quali controinteressati necessari; la mancata notificazione determina l'inammissibilità delle relative censure.
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