Cassazione Penale, Ordinanza n. 15775/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per una condotta di occupazione di suolo pubblico utilizzata come spazio per l'esercizio della propria attività commerciale senza le prescritte autorizzazioni. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ritenuto di scarsa offensività. La Corte rileva però che la censura riproponeva profili già esaminati e respinti in appello e che la valutazione sulla particolare tenuità rientra nel giudizio discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica, evenienza esclusa nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in questa sede perché meramente riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e comunque manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., valorizzando la persistenza della condotta di occupazione del suolo pubblico e il profitto economico tratto dall'imputato mediante l'uso dell'area per l'attività commerciale senza autorizzazioni. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa a una valutazione discrezionale di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria.
art. 616 c.p.p.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può limitarsi a riproporre censure già formulate in appello, ma deve confrontarsi con la motivazione resa dal giudice di merito.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto appartiene al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo quando risulti frutto di mero arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- La persistenza della condotta illecita e il conseguimento di un profitto economico sono elementi idonei a escludere la particolare tenuità dell'offesa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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