Cassazione Penale, Ordinanza n. 32789/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha confermato, quindi, la decisione impugnata quanto alla responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi e per falsità materiale commessa dal privato, con contestazione degli artt. 81, comma 2, 497-bis, comma 2, 477 e 482 c.p. Con il primo motivo ha sostenuto l'erronea configurabilità dell'ipotesi aggravata prevista dal comma 2 dell'art. 497-bis c.p., chiedendo la riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dal comma 1. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la formazione di un documento contraffatto presuppone la disponibilità dei dati anagrafici e dell'immagine fotografica della persona interessata e che, nel caso concreto, il concorso dell'imputato nella fase di formazione del falso risultava evidente, poiché tali elementi dovevano essere stati forniti direttamente dall'imputato o comunque con il suo consenso, indipendentemente dall'individuazione dell'esecutore materiale della falsificazione. Con il secondo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il termine massimo di prescrizione, decorrente dall'8 novembre 2017, era indicato come maturando l'11 gennaio 2027, considerando il termine massimo di sette anni e sei mesi e le sospensioni di un anno e sei mesi previste dalla Legge Orlando e di sessantaquattro giorni disposte il 20 aprile 2020 in applicazione della disciplina emergenziale COVID-19.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato per la contestazione della continuazione tra i reati.
art. 497-bis c.p.
La Corte ha ritenuto configurabile l'ipotesi prevista dal comma 2, poiché la disponibilità e la fornitura dei dati anagrafici e dell'immagine fotografica necessari alla formazione del documento falso evidenziano il concorso dell'imputato nella fase di formazione del falso, anche se non è individuato l'esecutore materiale.
art. 477 c.p.
Richiamato quale fattispecie di falsità materiale contestata unitamente alle altre violazioni.
art. 482 c.p.
Richiamato per la falsità materiale commessa dal privato.
Legge Orlando
Richiamata per la sospensione della prescrizione quantificata in un anno e sei mesi.
disciplina emergenziale COVID-19
Richiamata per la sospensione della prescrizione di sessantaquattro giorni disposta il 20 aprile 2020.
Massime di principio
- La configurabilità dell'ipotesi aggravata relativa alla formazione di documenti di identificazione falsi può essere desunta dalla partecipazione dell'imputato alla fase di formazione del falso quando egli abbia fornito, direttamente o con il proprio consenso, i dati anagrafici e l'immagine fotografica necessari, anche se non è individuato l'esecutore materiale della contraffazione.
- La partecipazione alla formazione del documento falso non richiede necessariamente l'individuazione dell'autore materiale della falsificazione, quando le concrete modalità di acquisizione e utilizzazione dei dati identificativi evidenzino il contributo dell'imputato.
- Ai fini della prescrizione, il termine massimo deve essere calcolato considerando il termine base decorrente dal tempus commissi delicti e le sospensioni previste dalla legge, comprese quelle derivanti dalla disciplina emergenziale; se il termine non è ancora maturato alla data della decisione impugnata, la relativa doglianza è manifestamente infondata.
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