Cassazione Penale, Sentenza n. 5684/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero contestava l'ordinanza del tribunale del riesame del 1/9/2023 che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 17/7/2023 con la quale era stata applicata la misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato previsto dall'art. 73 DPR 309/90. Il PM denunciava che il tribunale non aveva compiutamente valutato e confrontato le circostanze indicate nel provvedimento del GIP e gli elementi apportati dalla difesa: il tentativo del conducente di non fermarsi all'alt degli operanti; la presenza di stupefacente ingombrante e visibile sotto il sediolino del passeggero; i movimenti del passeggero di apparente occultamento intervenuti dopo l'arresto dell'auto; le versioni contraddittorie rese dal ricorrente; il rinvenimento di consistente somma in contanti con banconote di piccolo taglio. Il PM sosteneva che tali elementi componevano un quadro di gravità indiziaria che il tribunale non aveva valutato in modo completo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando una lettura parziale e frammentaria dei dati da parte del tribunale e argomentazioni non logicamente coerenti (ad es. l'asserito stato di agitazione quale giustificazione del mancato arresto non adeguatamente motivato). Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al tribunale di Venezia per un nuovo esame ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p., disponendo inoltre gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73
Norma sostanziale che disciplina le condotte di traffico/possesso di stupefacenti; nella vicenda costituisce il fatto-reato alla base della misura cautelare e gli elementi del reato sono utilizzati per valutare il quadro indiziario necessario all'applicazione della misura
Codice di procedura penale, art. 309 comma 7
Richiamato per stabilire la competenza e la natura del rinvio: la Corte dispone il rinvio al tribunale competente per il nuovo esame ai sensi della disposizione procedurale
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94 comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte
Massime di principio
- La valutazione della gravità indiziaria per misure cautelari deve essere complessiva e coerente: omissioni o letture parziali degli elementi probatori possono determinare l'annullamento della decisione di merito
- Fatti quali il tentativo di eludere un fermo, la presenza visibile di stupefacente nel veicolo, i comportamenti del passeggero (es. tentativi di occultamento), dichiarazioni contraddittorie e il rinvenimento di denaro contante in tagli piccoli sono elementi che, presi insieme, possono rafforzare il quadro indiziario per reati di stupefacenti
- Il giudice deve esplicitamente confrontare e motivare il peso degli elementi favorevoli all'accusa e delle argomentazioni difensive; un giudizio che non compie tale confronto è vulnerabile di censura in Cassazione
- L'annullamento con rinvio non decide sul merito della misura cautelare ma impone al giudice di merito un nuovo, più completo esame delle circostanze fattuali e probatorie
- Il Pubblico Ministero può impugnare le ordinanze del riesame quando ritiene la motivazione carente o la valutazione degli elementi incompleta
- Nelle situazioni analoghe è necessario documentare e motivare con precisione le ragioni per le quali i singoli indici, considerati nel loro complesso, giustificano l'adozione o il mantenimento di misure cautelari
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