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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34979/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, già condannato il 28 maggio 2026 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per riciclaggio, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame reale del 25 giugno 2026, che aveva respinto il riesame del decreto del 28 maggio 2026 di sequestro preventivo di 229.940 euro in contanti. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge per omessa motivazione sul mancato confronto con una precedente sentenza della Cassazione del 18 marzo 2026, che aveva annullato senza rinvio un precedente provvedimento e disposto la restituzione delle medesime banconote; 2) violazione di legge per avere applicato al sequestro reale il principio di assorbimento del fumus proprio delle misure cautelari personali, senza verificare il nesso di pertinenzialità tra denaro e reato e la confiscabilità della somma; 3) violazione di legge e motivazione apparente quanto al reato presupposto, per mancato accertamento, anche incidentale, di un fatto delittuoso produttivo delle somme; 4) motivazione apparente sul periculum in mora, che sarebbe stato fondato sulla sola fungibilità del denaro, in contrasto con i principi delle Sezioni Unite. La sentenza riferisce inoltre che la somma era stata confiscata dal giudice di merito con la sentenza di condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la condanna di primo grado, accompagnata dalla confisca della somma, costituisse un fatto nuovo idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal precedente annullamento e che il giudice della cautela non potesse discostarsi dai fatti accertati, anche incidentalmente, in sede di cognizione. Ha quindi reputato corretta la valutazione del Tribunale del riesame, che aveva considerato assorbita la questione del fumus alla luce della condanna per riciclaggio relativa al possesso proprio del denaro sequestrato. Quanto al periculum, il Tribunale aveva indicato specifiche emergenze attestanti il pericolo di sottrazione e dispersione, sicché non sussisteva il denunciato difetto assoluto di motivazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata considerando i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Correttamente, pertanto, il giudice del riesame di Napoli richiamata la sentenza di condanna del ricorrente riteneva assorbita la questione del fumus del contestato delitto, essendo intervenuta la pronuncia di condanna in primo grado che accertava la responsabilità dell’imputato per il fatto di riciclaggio allo stesso contestato, proprio in relazione al possesso dell’ingente somma di denaro contante oggetto di sequestro.

    Dopo una sentenza di condanna di primo grado che accerta il riciclaggio in relazione al possesso della somma sequestrata, il giudice del riesame può ritenere assorbita la questione del fumus del delitto contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa valutati dalla Corte, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo, la condanna di primo grado dell’imputato, quando dispone la confisca del bene, costituisce un fatto nuovo idoneo a superare la preclusione endoprocessuale formatasi sulla precedente insussistenza del fumus commissi delicti.
  • Dopo una sentenza non definitiva di merito intervenuta nel procedimento principale, il giudice della cautela, nel valutare il fumus delicti e il periculum in mora, non può discostarsi dai fatti accertati in sede di cognizione, anche se accertati incidentalmente.
  • Quando la condanna di primo grado accerta il reato proprio in relazione al possesso del bene sequestrato, il giudice del riesame può ritenere assorbita la questione del fumus del reato contestato.
  • La motivazione sul periculum in mora non è apparente quando il giudice indica specifiche emergenze fattuali da cui desume il pericolo di sottrazione e dispersione della somma sequestrata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari

Testo integrale

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