Ordinanza n. 269/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dirigenziale di annullamento in autotutela del bando, degli atti della procedura concorsuale e della graduatoria finale per la copertura di un posto dirigenziale nel settore Polizia Locale e Sicurezza, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determina con cui la Provincia di Cosenza ha annullato in autotutela la precedente determinazione relativa al concorso pubblico per titoli ed esami destinato alla copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza, il bando, gli atti della procedura e la graduatoria finale. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, la disposizione presidenziale relativa alla modifica dell'organizzazione burocratica dell'ente, il DUP 2026-2028 e, per quanto occorrente, l'art. 59 del Regolamento di Polizia Provinciale sui requisiti psico-fisici e attitudinali. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; risulta tuttavia che la controversia riguarda l'esercizio del potere di autotutela sulla procedura concorsuale e la scelta organizzativa e finanziaria dell'amministrazione di non mantenere una struttura dirigenziale per la polizia provinciale.
La decisione
Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che il periculum allegato non fosse irreparabile, poiché il pregiudizio risultava integralmente reintegrabile, sia in forma specifica sia, ove ne ricorressero i presupposti, per equivalente. Ha inoltre considerato adeguatamente ponderato l'interesse pubblico sotteso alla copertura della posizione dirigenziale, rilevando che l'amministrazione, nell'esercizio dell'autotutela, si era conformata al parere non vincolante dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica sui requisiti previsti, anche al fine di evitare possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile, espressamente evidenziati dall'organo ispettivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, nella sommaria cognizione della fase e in relazione al periculum allegato.
art. 97 Cost.
principi di economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione
È richiamato nel DUP quale parametro delle scelte organizzative e di contenimento della spesa dell'ente, ma l'ordinanza non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 243-bis TUEL
piano di riequilibrio finanziario pluriennale
È menzionato nel DUP per descrivere la situazione finanziaria strutturalmente deficitaria della Provincia e la conseguente esigenza di contenimento della spesa; l'ordinanza non ne precisa ulteriormente la portata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum non giustifica la sospensione quando il pregiudizio allegato risulti integralmente reintegrabile in forma specifica o, ricorrendone i presupposti, per equivalente.
- Nella valutazione cautelare dell'annullamento in autotutela di una procedura concorsuale, assume rilievo la ponderazione dell'interesse pubblico compiuta dall'amministrazione, anche quando essa abbia tenuto conto di un parere non vincolante dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica e dell'esigenza di prevenire possibili responsabilità amministrativo-contabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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