Cassazione Penale, Sentenza n. 32788/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi. 1) Nullità per inosservanza di norme processuali a pena di nullità: mancata notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto presso la Casa di reclusione di Napoli Poggioreale; l'imputato venne a conoscenza dell'udienza solo mediante la notifica della traduzione e quindi non poté partecipare, con presunta violazione dei termini di legge (art. 601 c.p.p.). 2) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva: la Corte d'appello avrebbe richiamato i precedenti dello Zincone senza motivare il collegamento tra le pregresse condotte e quella oggetto del giudizio attuale, omettendo una valutazione adeguata della ricorrenza della recidiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite presso il luogo di detenzione (art. 156 comma 4 c.p.p. e orientamenti delle Sezioni Unite) e ha constatato l'assenza di prova che il decreto di citazione fosse mai stato consegnato a mani dell'imputato. Ha inoltre precisato che l'ordine di traduzione non è equipollente alla notifica del decreto. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata; il provvedimento dispone la trasmissione degli atti alla competente Corte d'appello per i seguiti del caso (la sentenza parla di annullamento con rinvio per nuovo giudizio nella motivazione, con indicazione di trasmissione degli atti in dispositivo).
Norme richiamate
art. 156 comma 4 cod. proc. pen.
Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione; tale regola si applica anche all'imputato detenuto 'per altra causa' e la Corte deve accertare la consegna effettiva.
art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte come norma non applicabile automaticamente all'imputato detenuto per altra causa quando invece si deve seguire la disciplina dell'art. 156 c.p.p.; la Corte conferma che lo stato di detenzione impone regole specifiche di notifica.
art. 601 cod. proc. pen.
Rilevata la possibile violazione dei termini di legge relativi alla fissazione e notifica dell'udienza; la mancata notifica nei termini può determinare nullità.
Sez. U. n. 12778 del 27/2/2020 (Rv. 278869 - 01)
Confermato il principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia, anche se il detenuto ha dichiarato o eletto domicilio altrove.
Cass. Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024
Richiamata per ribadire l'applicazione delle regole di notifica al detenuto 'per altra causa' e la non applicabilità automatica di disposizioni ordinarie di notifica diverse.
Massime di principio
- Per gli imputati detenuti (anche se detenuti per altra causa) la notifica del decreto di citazione deve essere eseguita presso la Casa di reclusione mediante consegna a mani dell'imputato: la mancata prova di tale consegna determina nullità.
- L'ordine di traduzione del detenuto non è sostitutivo della notifica del decreto di citazione; la produzione dell'ordine di traduzione non prova che sia stata eseguita la notifica richiesta dall'art. 156 c.p.p.
- Se la notifica non è stata effettuata correttamente e non è dimostrabile, la sentenza di merito può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio.
- Quando si deduce la ricorrenza della recidiva il giudice deve motivare il rapporto tra le pregresse condotte e il fatto attualmente giudicato: il richiamo generico ai precedenti senza collegamento causale/temporale può rendere la valutazione non adeguatamente motivata.
- È fondamentale per la difesa richiedere e documentare la modalità e l'avvenuta esecuzione delle notifiche quando l'imputato è detenuto; in mancanza di prova, le nullità di notifica sono fondate.
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