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Sentenza

Sentenza n. 4468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva annullato il parziale annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria relativo ad ampliamenti del prospetto ovest di un immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria dell'immobile)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che il TAR avesse erroneamente ritenuto non provata la falsa rappresentazione dei fatti posta a fondamento dell'annullamento d'ufficio del titolo edilizio in sanatoria rilasciato nel 2006. La società ha valorizzato: l'aerofotogrammetria del 1981, nella quale l'ampliamento non risultava presente; l'aerofotogrammetria del febbraio 1984, dalla quale sarebbe emersa una consistenza diversa da quella attuale e dalla planimetria allegata alla domanda di sanatoria; la mancata visibilità del porticato; le successive domande di condono presentate nel 1995, nelle quali gli ampliamenti sarebbero stati indicati come realizzati fino al 15 marzo 1985; e la discrasia tra la superficie indicata nella domanda originaria e quella assentita. L'appellante ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione in ragione dell'avvio, da parte del Comune, di un nuovo procedimento di riesame. L'appellata ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse dell'appellante, nonché l'introduzione di un tema nuovo relativo al porticato, e ha chiesto il rigetto dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che il mero avvio di un procedimento di riesame non ancora concluso non integri il caso eccezionale richiesto dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello: la società, già controinteressata in primo grado, proprietaria dello stabilimento confinante e autrice dell'esposto che aveva determinato l'avvio del procedimento comunale, era titolare di una posizione differenziata e qualificata e di un interesse concreto e attuale alla conservazione degli effetti dell'atto comunale favorevole alla propria posizione. Il riferimento al porticato non è stato considerato domanda nuova, ma argomento documentale diretto a dimostrare la falsità della rappresentazione dei fatti. Nel merito, il Collegio ha distinto l'onere probatorio gravante sul richiedente nella fase originaria del condono dall'onere dell'amministrazione che intenda annullare d'ufficio, molti anni dopo, un titolo in sanatoria già rilasciato. In quest'ultima ipotesi non è sufficiente rilevare l'insufficienza o la non univocità della prova originaria: occorre dimostrare positivamente che il titolo sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti, determinante e non riconducibile a una mera incertezza istruttoria. Le aerofotogrammetrie collocavano la realizzazione dell'ampliamento tra il 1981 e il febbraio 1984, ma non provavano univocamente che l'ultimazione fosse successiva al 1° ottobre 1983. Neppure la mancata individuazione del porticato, le successive domande di condono poi rinunciate e la discrasia delle superfici dimostravano, individualmente o complessivamente, la falsità determinante richiesta per l'autotutela. Il Comune aveva quindi fondato l'annullamento su dubbi e insufficienze probatorie, anziché su una prova positiva della falsità della dichiarazione. L'appello è stato respinto, con conferma della sentenza del TAR e dell'annullamento del provvedimento comunale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    il rinvio della trattazione della causa può essere disposto solo in presenza di casi eccezionali

    Il rinvio della trattazione richiede gravi ragioni idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di difesa; il mero avvio di un procedimento amministrativo di riesame, non ancora concluso, non è sufficiente.

  • legge n. 47 del 1985

    La disciplina del condono edilizio rileva quanto alla data utile del 1° ottobre 1983 per l'ultimazione dell'opera.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio rilasciato da lungo tempo richiede, nel caso esaminato, la dimostrazione della falsa rappresentazione dei fatti quale presupposto per derogare al termine ordinario e non può fondarsi sulla sola insufficienza o ambiguità della prova originaria.

  • legge n. 724 del 1994

    Le successive domande di condono possono costituire elemento di contraddizione o incertezza, ma non provano di per sé la realizzazione dell'ampliamento dopo la data utile del primo condono.

Massime di principio

  • Quando un titolo edilizio in sanatoria è già stato rilasciato e l'amministrazione intende annullarlo d'ufficio a distanza di molti anni, non è sufficiente rilevare che il privato non abbia fornito una prova pienamente univoca dell'ultimazione dell'opera entro la data utile del condono: l'amministrazione deve dimostrare positivamente che il titolo sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti, determinante per il rilascio.
  • L'onere probatorio gravante sul richiedente nella fase originaria del condono non coincide con quello gravante sull'amministrazione nella successiva autotutela: dopo il rilascio del titolo, e soprattutto dopo un lungo periodo di tempo, l'autotutela non può essere fondata sulla mera rinnovata valutazione critica della documentazione già esaminata o su dubbi circa la ricostruzione storica dell'immobile.
  • Un documento aerofotogrammetrico che dimostri la presenza dell'opera dopo la data utile del condono, senza escluderne l'ultimazione nei mesi precedenti, non costituisce prova univoca della falsa dichiarazione di ultimazione e non basta a giustificare l'annullamento d'ufficio del titolo in sanatoria.
  • La mancata visibilità di elementi accessori in una aerofotogrammetria di scala o qualità non idonea, le incongruenze delle superfici e la presentazione di successive domande di condono possono evidenziare criticità o incertezze della pratica edilizia, ma non integrano, di per sé, la prova positiva e determinante della falsa rappresentazione richiesta per l'autotutela.
  • La posizione di una proprietaria confinante che abbia presentato l'esposto da cui è scaturito il procedimento amministrativo e che sia stata parte controinteressata nel giudizio di primo grado non si fonda sulla sola vicinitas: tali elementi possono radicare una posizione differenziata e qualificata e un interesse concreto e attuale a impugnare la sentenza che abbia annullato il provvedimento amministrativo favorevole alla sua posizione.
  • Il mero avvio di un procedimento amministrativo di riesame, non ancora concluso con un atto incidente sull'oggetto del giudizio, non costituisce caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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