Ordinanza n. 179/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza sindacale n. 58 del 11/12/2025, notificata alla ricorrente il 19/1/2026, avente ad oggetto la messa in sicurezza di un muro in pietra su parcheggio pubblico in località Sescafale; per quanto possa occorrere: - dell’ordinanza sindacale n. 57 del 11/12/2025, notificata alla comproprietaria Francesca Riccardi in data 2/1/2026 e della lettera del 19/2/2026, avente ad oggetto “ordinanza sindacale n. 57 dell’11 dicembre 2025 - Riscontro a diffida e richiesta di annullamento/revoca in autotutela”, con cui il Comune di Podenzana ha comunicato all’avvocato della comproprietaria Francesca Riccardi (avv. Massimiliano Montone) che “non sussistono elementi sufficienti per fondare l’eventuale esercizio del potere di autotutela”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di messa in sicurezza di un muro in pietra prospiciente un parcheggio pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza sindacale n. 58 dell’11 dicembre 2025, notificata il 19 gennaio 2026, relativa alla messa in sicurezza di un muro in pietra sito su un parcheggio pubblico in località Sescafale. In via subordinata o cautelativa sono stati impugnati anche l’ordinanza gemella n. 57 dell’11 dicembre 2025, notificata all’altra comproprietaria, e la comunicazione comunale di diniego dell’autotutela. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di ricorso; la controversia cautelare concerne la legittimità dell’intervento contingibile e urgente disposto per la situazione di instabilità del muro, nonché, sul piano economico, l’individuazione del soggetto tenuto a sostenere definitivamente i costi dell’intervento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. In sede di sommario esame, ha rilevato che il muro insiste su terreno di proprietà esclusiva della ricorrente e dell’altra comproprietaria, ciascuna per la quota indivisa del 50%; che la scarsa stabilità strutturale risulta dal materiale fotografico, con crepe estese per l’intera altezza del manufatto; e che sussiste un concreto pericolo per la pubblica incolumità, poiché al di sotto dell’area è situato un parcheggio pubblico. Il Collegio ha ritenuto che, per le ordinanze contingibili e urgenti, sia sufficiente un’istruttoria più scarna e che sia irrilevante, ai fini dell’adozione della misura emergenziale, la causa della situazione di pericolo. Ha precisato che resta impregiudicata la questione dell’accollo definitivo dei costi dell’intervento, da valutare anche in relazione alla vicinanza dell’opera alla strada provinciale e al criterio dell’interesse previsto dall’art. 30, commi 4 e 5, d.lgs. 285/1992. L’ordinanza contingibile e urgente non ha natura sanzionatoria e non comporta un accertamento definitivo di responsabilità. Anche il bilanciamento cautelare depone per la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza degli utenti del parcheggio rispetto all’interesse patrimoniale della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 30, commi 4 e 5, d.lgs. 285/1992
Rileva, secondo il criterio dell’interesse, ai fini della successiva individuazione del soggetto cui accollare definitivamente i costi dell’intervento, questione non decisa in sede cautelare.
Massime di principio
- Ai fini dell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente diretta a fronteggiare un pericolo per la pubblica incolumità, è sufficiente un’istruttoria più scarna rispetto a quella richiesta per i provvedimenti ordinari, purché l’esistenza e l’attualità del pericolo risultino adeguatamente riscontrate.
- La legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente volta a rimuovere una situazione di pericolo per la pubblica incolumità non dipende dall’accertamento della causa del pericolo né dall’individuazione di eventuali responsabilità, poiché la misura ha funzione preventiva e non sanzionatoria.
- La presenza di un manufatto instabile sovrastante o prospiciente un’area destinata al pubblico transito, quale un parcheggio pubblico, può integrare un concreto pericolo per la pubblica incolumità idoneo a giustificare l’intervento contingibile e urgente.
- L’ordinanza contingibile e urgente che impone l’esecuzione immediata delle opere necessarie alla sicurezza non definisce necessariamente il definitivo obbligo economico delle parti, che può essere accertato separatamente secondo i criteri normativi applicabili.
- In sede cautelare, l’interesse pubblico alla prevenzione di rischi per l’incolumità degli utenti di un’area pubblica può prevalere sull’interesse meramente patrimoniale del proprietario destinatario della misura.
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