Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33310/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce due motivi principali: 1) inosservanza di norma processuale a pena di nullità per aver negato la trattazione orale dell'appello nonostante la richiesta espressa fin dall'atto di impugnazione (art.606 lett. c cod. proc. pen., con riferimento agli artt.178 comma 1 lett.c) e 180 cod. proc. pen.); 2) difetto di motivazione e travisamento dei fatti (art.606 lett. e 1 cod. proc. pen.), lamentando che la Corte d'appello ha dato eccessivo credito alla deposizione del teste Balot, ritenendola mossa da desiderio di rivalsa e svalutando le testimonianze favorevoli all'imputato (Cattaneo, Sibilla e Wilson).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che la richiesta di trattazione orale era presente nell'atto di appello e che il difensore era effettivamente presente nella data fissata, mentre non risulta alcun verbale d'udienza. La mancata concessione dell'oralità costituisce nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178, primo comma, lett.c) cod. proc. pen.; la nullità è stata tempestivamente eccepita. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo. Sul secondo motivo la decisione non ha accolto il ricorso nella parte sostanziale, essendo decisivo il vizio procedurale.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione; richiamata per inquadrare i motivi sollevati (inosservanza di norma processuale e difetto di motivazione).

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come causa di nullità generale per la mancata partecipazione/assolvimento delle forme richieste (qui: negazione dell'oralità richiesta e presenza del difensore), che legittima l'annullamento della sentenza di appello.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione alle nullità procedurali; la norma è evocata nell'ambito dell'impugnazione per vizi formali della celebrazione dell'udienza.

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della specifica disposizione emergenziale, che disciplina talune modalità procedurali.

  • art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di impugnazione nel ricorso in Cassazione.

  • art. 121 c.p.c.

    "gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo"

    Citata solo come analogia: la Corte osserva che, in assenza di divieto espresso, la richiesta di oralità formulata anche in calce all'atto di appello non può essere considerata vietata; nel processo penale manca norma analoga ma l'assenza di divieto consente la libertà di temporeggiare la domanda.

Massime di principio

  • La richiesta di discussione orale può essere formulata anche in calce all'atto di appello e, in assenza di un divieto normativo espresso, non è automaticamente invalida.
  • Se la parte richiede oralità e si presenta in udienza, la mancata concessione dell'udienza orale può costituire nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178(1)(c) cod. proc. pen., purché la nullità sia tempestivamente eccepita.
  • La Corte di Cassazione può effettuare, nei limiti necessari per risolvere questioni processuali, un esame diretto degli atti e dei fatti quando la questione riguarda il rispetto delle garanzie procedurali.
  • È importante verbalizzare lo svolgimento dell'udienza: l'assenza del verbale può rafforzare l'argomentazione sulla violazione del diritto all'oralità e rendere più semplice l'accoglimento del rimedio straordinario.
  • In presenza di nullità procedurale rilevante e tempestivamente dedotta la sentenza di appello può essere annullata e gli atti rimessi alla stessa Corte d'appello per il prosieguo, garantendo la rinnovazione delle garanzie procedurali (es. effettiva celebrazione dell'udienza orale).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.