Sentenza n. 614/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'accertamento in relazione al permesso di costruire n. 206102/2019, rilasciato dal Comune di Brescia, Settore Sportello Unico dell'Edilizia e Attività produttive, del diritto all'esenzione dal contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, o, in subordine, del diritto alla riduzione del contributo di costruzione in applicazione della tariffa agevolata, pari al 3%, di cui alle Delibere del Consiglio Comunale nn. 205/2015 e 98/2017 del Comune di Brescia, con conseguente condanna dell'Ente locale alla restituzione degli importi medio tempore versati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione e successiva riliquidazione del contributo di costruzione relativo a un permesso di costruire per l'ampliamento di un polo ospedaliero, con applicazione della tariffa ordinaria anziché dell'esenzione o della tariffa agevolata del 3%
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'esenzione dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. 380/2001, sostenendo che l'ampliamento della struttura ospedaliera costituisse un'opera di interesse generale e che la Fondazione, operando in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, fosse assimilabile a un ente istituzionalmente competente. In subordine, ha chiesto l'applicazione della tariffa agevolata del 3% prevista dalle deliberazioni comunali per i servizi sociali, socio-assistenziali, sanitari, socio-sanitari, di istruzione e sportivi svolti da soggetti appartenenti al Terzo settore, deducendo la propria natura privata non lucrativa e solidaristica. Ha inoltre contestato la riliquidazione in aumento effettuata dal Comune dopo il pagamento della prima liquidazione, invocando la tutela dell'affidamento e la buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo che l'accreditamento sanitario non attribuisse alla Fondazione la qualità di ente istituzionalmente competente e che l'agevolazione per gli enti del Terzo settore presupponesse la formale qualificazione secondo la relativa disciplina, inclusa l'iscrizione al RUNTS o ai registri rilevanti nella fase transitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'eccezione comunale di inammissibilità per difetto di interesse e decidendo la controversia nel merito. Ha ritenuto applicabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla determinazione del contributo di costruzione. Quanto all'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. 380/2001, il giudice ha affermato che la deroga alla regola generale dell'onerosità del permesso di costruire è tassativa e di stretta interpretazione e richiede congiuntamente un requisito oggettivo, consistente nella destinazione dell'opera a un interesse pubblico mediante un vincolo stabile, oggettivo e non liberamente reversibile, e un requisito soggettivo, consistente nella realizzazione dell'opera da parte di un ente istituzionalmente competente. Il rapporto di accreditamento e convenzionamento con il SSN è stato ritenuto instabile e modificabile, non garantendo la permanente destinazione pubblicistica dell'immobile né la sua devoluzione o permanenza nella sfera pubblica in caso di cessazione del rapporto. La Fondazione, inoltre, pur essendo privata e senza scopo di lucro, non è stata considerata ente istituzionalmente competente, poiché opera nella libera iniziativa economica, non ha agito su mandato di una pubblica amministrazione e mantiene la disponibilità privata dell'immobile. Il principio di sussidiarietà orizzontale non può estendere una fattispecie agevolativa eccezionale né derogare alla disciplina legislativa. Quanto alla tariffa agevolata del 3%, il TAR ha ritenuto che le deliberazioni comunali richiamassero dinamicamente la disciplina degli enti del Terzo settore e che, al momento della riliquidazione, fosse applicabile la definizione del d.lgs. 117/2017, compresa la disciplina transitoria. La mera assenza di scopo di lucro non è sufficiente: occorre la formale assunzione della qualifica di ente del Terzo settore e dei relativi obblighi di trasparenza, rendicontazione, governance, destinazione patrimoniale e non distribuzione degli utili, dimostrata dall'iscrizione al RUNTS o da un'iscrizione equipollente prevista dalla disciplina transitoria. La Fondazione non ha provato né l'iscrizione al RUNTS né l'iscrizione a registri transitori idonei, né il possesso dei requisiti statutari conformi. La riliquidazione del contributo è stata quindi ritenuta corretta. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
Rientra nella disciplina generale del contributo di costruzione, la cui corretta determinazione è oggetto della controversia.
art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. 380/2001
gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
La fattispecie di esenzione richiede cumulativamente un requisito oggettivo, consistente nella stabile destinazione dell'opera a un interesse pubblico, e un requisito soggettivo, consistente nella realizzazione da parte di un ente istituzionalmente competente; trattandosi di deroga alla regola dell'onerosità, la norma è tassativa e di stretta interpretazione.
art. 11, comma 2, d.P.R. 380/2001
Conferma la regola generale dell'onerosità del permesso di costruire, rispetto alla quale le ipotesi di esenzione e riduzione costituiscono eccezioni.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla determinazione e corresponsione del contributo di costruzione.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Gli accordi contrattuali con il SSN disciplinano modalità e limiti delle prestazioni sanitarie private finanziate dall'amministrazione, ma non determinano di per sé una stabile destinazione pubblicistica dell'immobile né trasformano il soggetto privato in ente istituzionalmente competente.
art. 4 d.lgs. 117/2017
La nozione di ente del Terzo settore comprende gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo le condizioni normative, inclusa l'iscrizione al RUNTS.
art. 8 d.lgs. 117/2017
La disciplina del Terzo settore in materia di non distribuzione degli utili e di destinazione delle risorse è più specifica e rigorosa rispetto alla generica natura non profit.
art. 101 d.lgs. 117/2017
Durante il periodo transitorio, il requisito dell'iscrizione al RUNTS può essere soddisfatto mediante l'iscrizione nei registri di settore previsti dalla disciplina previgente; la disciplina transitoria è richiamata dal rinvio dinamico operato dalle deliberazioni comunali.
art. 118 Cost.
Il principio di sussidiarietà orizzontale non può essere utilizzato per estendere in via interpretativa una fattispecie legislativa eccezionale di esenzione dal contributo di costruzione.
art. 43 l.r. Lombardia 12/2005
Costituisce, insieme alle deliberazioni comunali, la base normativa regionale della disciplina del contributo di costruzione applicata nel caso concreto.
deliberazione C.C. Brescia n. 205/2015
per i Servizi sociali – socio assistenziali – sanitari – socio sanitari – di istruzione – sportivi, si propone di determinare il contributo sul costo di costruzione in misura pari al 3% del costo documentato dell'intervento
Prevede la tariffa agevolata per i servizi indicati quando svolti esclusivamente da soggetti appartenenti al Terzo settore; il riferimento è stato interpretato come rinvio dinamico alla disciplina vigente del Terzo settore.
deliberazione C.C. Brescia n. 98/2017
per i Servizi sociali – socio assistenziali – sanitari – socio sanitari – di istruzione – sportivi, si è determinato il contributo sul costo di costruzione in misura pari al 3% del costo documentato dell'intervento da applicarsi relativamente a soggetti del Terzo settore
Ha operato un rinvio dinamico alla nozione normativa di ente del Terzo settore e non consente di equiparare a tali enti qualsiasi soggetto privato semplicemente privo di scopo di lucro.
Massime di principio
- L'esenzione dal contributo di costruzione prevista per opere pubbliche o di interesse generale realizzate da enti istituzionalmente competenti richiede cumulativamente un requisito oggettivo e uno soggettivo: l'opera deve essere stabilmente e oggettivamente vincolata a una funzione pubblica, mentre il realizzatore deve esercitare istituzionalmente, sotto controllo pubblico, una funzione comprendente la realizzazione di opere di interesse generale.
- Il solo accreditamento o convenzionamento di una struttura sanitaria privata con il Servizio sanitario nazionale non integra, di per sé, né il requisito della stabile destinazione pubblicistica dell'immobile né la qualità di ente istituzionalmente competente, quando il rapporto sia modificabile o cessabile e l'immobile resti nella disponibilità privata senza garanzie di devoluzione o permanenza della funzione pubblica.
- La natura privata non lucrativa di un ente non è sufficiente per ottenere l'esenzione dal contributo di costruzione prevista per gli enti istituzionalmente competenti: il divieto di distribuzione degli utili riguarda la struttura interna dell'ente e non determina automaticamente un vincolo pubblicistico dell'immobile o dell'attività edilizia.
- Le agevolazioni comunali riservate ai soggetti del Terzo settore possono rinviare dinamicamente alla disciplina legislativa sopravvenuta del Terzo settore; per beneficiare della tariffa agevolata non è sufficiente la generica assenza di scopo di lucro, ma occorre la formale qualificazione come ente del Terzo settore e il rispetto degli obblighi previsti dalla relativa disciplina, inclusa l'iscrizione al RUNTS o a un registro equipollente durante il regime transitorio.
- Il principio di sussidiarietà orizzontale non può essere impiegato per estendere in via interpretativa norme eccezionali che prevedono riduzioni o esenzioni dal contributo di costruzione, le quali richiedono una base legislativa e sono soggette a stretta interpretazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →