Cassazione Civile, Ordinanza n. 21715/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Due soggetti agirono per ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia o inesistenza di una donazione del 2006 relativa a uno stacco di terreno, assumendo che la particella apparteneva loro per accessione ex art. 946 c.c. nel testo anteriore alla riforma del 1994, poiché costituiva l'antico letto di un fiume abbandonato e si era accresciuta al loro fondo rivierasco. La controparte resistette e propose in via riconvenzionale l'usucapione del bene. Il Tribunale rigettò entrambe le domande; la Corte d'appello confermò il rigetto qualificando la domanda come rivendicazione e ritenendo non assolto l'onere della cd. prova diabolica della proprietà. Con il ricorso per cassazione i soccombenti denunciarono violazione degli artt. 948 e 946 c.c. (nel testo ratione temporis applicabile) e, con un secondo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di acquisto a titolo originario, bastava provare i presupposti dell'art. 946 c.c. e non la proprietà fino al primo acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la pretesa di applicare alla fattispecie l'onere probatorio proprio della rivendicazione. Ha affermato che l'art. 946 c.c., nel testo anteriore alla riforma del 1994, disciplina un acquisto a titolo originario della proprietà, per cui l'attore deve provare soltanto i presupposti della norma: l'abbandono del vecchio letto del fiume, la qualità di proprietario di un fondo rivierasco e l'estensione della fronte. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al primo motivo e nei limiti della motivazione, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 946 c.c.
"Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte dei fondi di ciascuno"
Nel testo anteriore alla riforma del 1994 la norma integra un acquisto a titolo originario della proprietà da parte dei proprietari rivieraschi; l'attore deve provare solo i presupposti legali dell'acquisto e non la prova piena della proprietà richiesta per la rivendicazione.
art. 948 c.c.
La Corte ne esclude l'applicazione come parametro dell'onere probatorio, poiché la domanda non va trattata come rivendicazione quando si deduce un acquisto a titolo originario ex art. 946 c.c.
art. 116 c.p.c.
Il secondo motivo, prospettato anche in relazione a questa norma, è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 3, l. n. 37 del 17 gennaio 1994
La riforma incide sul testo dell'art. 946 c.c.; il giudice del rinvio dovrà verificare se l'abbandono del letto sia anteriore o successivo alla modifica legislativa per individuare il regime applicabile.
Cass. 5868/1998
Richiamata a sostegno della qualificazione dell'ipotesi come acquisto a titolo originario.
Massime di principio
- Quando la proprietà del bene viene fatta discendere da un acquisto a titolo originario previsto dalla legge, l'attore non è onerato della prova piena della titolarità storica del bene propria dell'azione di rivendicazione, ma soltanto della dimostrazione dei fatti costitutivi specificamente richiesti dalla norma attributiva.
- La corretta qualificazione della domanda incide sul riparto dell'onere della prova: se il petitum si fonda su un effetto legale di accessione o altro acquisto originario, non può essere imposta la cd. prova diabolica della rivendica.
- Nel caso di acquisto ex art. 946 c.c. nel testo previgente, il giudice deve verificare in concreto l'abbandono del letto del fiume, la qualità di proprietario rivierasco del fondo e l'estensione della fronte del fondo, oltre al regime temporale applicabile rispetto alla riforma del 1994.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21627/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21629/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21630/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21631/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21634/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21635/2024 del 01/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →