Cassazione Civile, Ordinanza n. 12557/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006 nei confronti di un soggetto che svolgeva attività di demolizioni di edifici e sistemazione del terreno. Il contribuente aveva impugnato l'atto: il primo giudice aveva rigettato il ricorso, ma la corte tributaria regionale aveva accolto l'appello, ritenendo che l'Ufficio non avesse provato la notifica della C.A.D. relativa all'invito a esibire la documentazione, considerata presupposto della validità dell'accertamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la prova della notifica della C.A.D. era invece già agli atti sin dal primo grado e che la CTR l'aveva erroneamente trascurata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost. per motivazione apparente o carente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che dagli atti emergeva la prova dell'avviso di ricevimento della C.A.D. spedita con raccomandata relativa alla notifica dell'atto giudiziario, prova che la CTR aveva omesso di considerare. Tale omissione è stata ritenuta decisiva e controversa ai fini del giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il parametro evocato per denunciare error in procedendo derivante da motivazione mancante o apparente.
art. 132 c.p.c.
la sua violazione è invocata per sostenere l'invalidità della sentenza priva di adeguata motivazione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiede una motivazione della sentenza tributaria non meramente apparente.
art. 111 Cost.
è richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre quando il giudice di merito ometta di esaminare un fatto storico, decisivo e controverso, regolarmente introdotto nel processo e idoneo a determinare un esito diverso della controversia.
- La prova documentale già ritualmente prodotta in atti non può essere ignorata dal giudice di appello: la sua mancata considerazione integra omesso esame del fatto decisivo se quella prova è specificamente idonea a fondare la decisione in senso opposto.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione, fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo, è accolto, il motivo subordinato o logicamente dipendente relativo alla motivazione apparente resta assorbito.
- Nel processo tributario, l'accertamento della regolare notificazione degli atti presupposti o dei passaggi procedimentali rilevanti deve essere compiuto sulla base del materiale probatorio effettivamente acquisito agli atti, senza trascurare documenti decisivi già prodotti dalle parti.
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