Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una mandataria della società di leasing aveva agito per ottenere l'escussione di una garanzia rilasciata da un confidi in relazione a un'operazione di leasing immobiliare concessa a una società utilizzatrice. Il giudizio verteva sulla qualificazione del negozio di garanzia e sulla misura dell'importo dovuto: il tribunale aveva ritenuto esistente un contratto autonomo di garanzia, mentre la corte d'appello aveva invece qualificato il rapporto come fideiussione, valorizzando la clausola a prima richiesta ma escludendo la clausola senza eccezioni, e aveva anche interpretato l'importo garantito come pari al 20% dell'insolvenza calcolata secondo gli accordi originari, non della somma finanziata. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione dei criteri ermeneutici per non avere la corte territoriale tratto dalla clausola a prima richiesta, insieme alla deroga sulla tipologia dell'obbligazione e sulla percentuale di rischio, la conclusione di un contratto autonomo di garanzia; 2) violazione degli artt. 1362 e 1326 c.c. per avere la corte d'appello ritenuto che la mancata corrispondenza tra proposta e risposta escludesse la modifica del parametro di calcolo della garanzia, ma senza trarne la necessaria conseguenza dell'assenza di un accordo complessivo sulla garanzia stessa; 3) omesso esame/violazione di legge in tema di interessi, per non avere riconosciuto gli interessi contrattuali oltre il termine di 30 giorni previsto per il calcolo dell'insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello, in diversa composizione, perché riesamini complessivamente il perfezionamento del negozio di garanzia e, conseguentemente, la portata della pattuizione sugli interessi e sulla base di calcolo dell'insolvenza garantita. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
è richiamato come norma di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che le censure ermeneutiche non possono limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo se quella adottata dal giudice di merito è una delle interpretazioni plausibili, ma nel caso concreto l'ermeneutica testuale era inscindibile dalla verifica del perfezionamento dell'accordo modificativo.
art. 1326 c.c.
è richiamato in relazione alla conclusione del contratto: se la proposta di modifica non trova corrispondenza nell'accettazione, non può ritenersi perfezionato l'accordo sul contenuto modificativo del negozio.
art. 1957 c.c.
la clausola a prima richiesta è stata considerata compatibile con la fideiussione e idonea, nel caso concreto, a comportare la deroga all'obbligo di agire tempestivamente nei confronti del debitore principale previsto da questa norma.
art. 360 n. 5 c.p.c.
è menzionato nel terzo motivo di ricorso quale parametro di censura sull'omesso esame; il motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo.
art. 1284, quarto comma, c.c.
è richiamato nella sentenza d'appello per gli interessi al tasso legale commerciale fino al saldo; la Cassazione non affronta nel merito il punto perché assorbito.
Massime di principio
- La clausola di pagamento a prima richiesta, da sola, non è sufficiente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia: per escludere l'accessorietà fideiussoria occorre normalmente anche la previsione del pagamento senza eccezioni o comunque una pattuizione incompatibile con la struttura accessoria della fideiussione.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione dei criteri di interpretazione del contratto non può tradursi in una mera richiesta di una diversa lettura delle clausole rispetto a quella accolta dal giudice di merito, quando quest'ultima sia plausibile tra più interpretazioni possibili.
- Se il giudice di merito fonda la decisione sull'avvenuta conclusione di un accordo ma, al tempo stesso, rileva che una parte essenziale della modifica proposta non ha trovato accettazione nella controparte, non può separare artificialmente le singole clausole: la verifica dell'interpretazione testuale deve essere coerente con l'accertamento del perfezionamento complessivo del negozio.
- Quando la disciplina degli accessori del credito o della garanzia dipende dalla determinazione convenzionale dell'oggetto garantito, la sorte della domanda sugli interessi segue quella dell'accertamento sulla corretta base di calcolo dell'insolvenza e va riesaminata unitariamente in sede di rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00577/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00578/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00580/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00581/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00582/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00583/2025 del 10/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →