Sentenza n. 3683/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7941/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7941/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7941/2025. Tale sentenza, notificata al Ministero il 5 novembre 2025 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. A fronte della persistente inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme spettanti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, per l'ulteriore inottemperanza, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato, restando poi a carico della parte interessata l'attivazione per l'insediamento del commissario. Ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o condizionato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza; che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; che la relativa parcella deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 71 del medesimo d.P.R., decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo; e che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine decadenziale per la presentazione della parcella.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato per la disciplina delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, tale definitività sia documentata mediante certificazione di cancelleria e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei giudicati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un giudicato recante una condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato con successivo provvedimento secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal semplice deposito della relazione sull'attività svolta.
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