Sentenza n. 455/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 1119/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10 aprile 2025, notificata a parte resistente in data 11 aprile 2025, munita del certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Lecce in data 16 ottobre 2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara che il ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell’Istruzione e del Marito (MIM) al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario” con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per la formazione docente per complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 112 ss. c.p.a. e l’inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza n. 1119/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro. La sentenza, non impugnata e munita di certificato di passaggio in giudicato, aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione del beneficio per complessivi € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Il titolo era stato notificato al Ministero con formula esecutiva l’11 aprile 2025. Nonostante il decorso del termine previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorso è stato notificato e depositato il 21 novembre 2025; il Ministero si è costituito chiedendone il rigetto, senza tuttavia contestare l’inadempimento sostanziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistente la propria competenza a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha verificato la regolarità processuale del ricorso, inclusi il rispetto del termine dimezzato per il deposito e delle condizioni previste dall’art. 114 c.p.a. Ha inoltre ritenuto decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione e rilevata l’assenza di contestazioni del Ministero sull’inadempimento, ha ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, quanto alla sorte capitale e agli interessi e/o rivalutazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, facendo salvi eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione e precisando che non spetta alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
giudizio di ottemperanza esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è finalizzato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande diverse o ulteriori rispetto a quelle derivanti dal titolo giudiziale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il termine per il deposito del ricorso è soggetto al dimezzamento previsto dalla disposizione.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La ritualità del ricorso di ottemperanza richiede, tra l’altro, la prova dell’esistenza del giudicato azionato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, è possibile azionare l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio amministrativo seguono la soccombenza, salvo diversa statuizione.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali.
art. 93 c.p.c.
Le spese possono essere distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L’ottemperanza è circoscritta alla stretta esecuzione del contenuto del giudicato e non può essere utilizzata per introdurre domande ulteriori o comunque diverse rispetto a quelle definite dal titolo giudiziale.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto in una pronuncia giudiziale costituisce un dovere inderogabile della pubblica amministrazione destinataria, dei suoi rappresentanti e dei suoi funzionari; in caso di inerzia, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.
- L’azione esecutiva per il pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione può essere iniziata, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, solo dopo l’inutile decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
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