Cassazione Penale, Sentenza n. 7818/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.), deducendo inosservanza o erronea applicazione della norma, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. Il ricorrente sosteneva che le somme e i beni ascritti come distratti (complessivi 498.602,99 euro e due beni strumentali) erano stati reintegrati prima del fallimento mediante operazioni compensative: cessione di un credito di 250.000 euro (Iride s.r.l. verso Ministero, ceduto alla Tenuta Cocevola e poi alla banca GBM) e accollo di debiti da parte di Iride per circa 148.602,99 euro, sicché ricorrerebbe il caso di bancarotta riparata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la bancarotta per distrazione e l'ipotesi della cosiddetta bancarotta riparata sono disciplinate dal principio che, essendo reato di pericolo concreto, la capacità pregiudizievole della condotta deve permanere fino all'apertura della procedura fallimentare; se tale capacità è integralmente eliminata prima del fallimento per un atto o attività di segno inverso che reintegra totalmente il patrimonio, il reato non sussiste. Tuttavia, nel caso concreto non è stato dimostrato che vi sia stata una reintegrazione totale: la somma di 50.000 euro risultava distratta e non reintegrata, e le operazioni di cessione del credito e di accollo non sono risultate avere effetto liberatorio tale da escludere il pregiudizio per i creditori. Di conseguenza il motivo di ricorso è stato ritenuto generico e privo di prova e il ricorso respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale/documentale)
Riguarda la condotta di distrazione di beni o risorse dalla massa attiva. La Corte evidenzia che si tratta di un reato di pericolo concreto: se la capacità pregiudizievole viene integralmente eliminata prima dell'apertura del fallimento mediante una piena reintegrazione del patrimonio, il fatto non è penalmente rilevante (cd. bancarotta riparata). L'onere di prova circa la corrispondenza tra atti distrattivi e azioni riparatrici grava sull'amministratore.
art. 219, legge fallimentare
Prevede un'aggravante applicabile in caso di particolari circostanze. In sede di appello l'aggravante è stata esclusa e la recidiva disapplicata; la Cassazione ha confermato la valutazione di merito.
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; richiamato nella contestazione originale per rilevare la partecipazione concorrente dell'imputato con altri soggetti.
artt. 217, 223, 224 legge fallimentare
Norme richiamate nella ricostruzione dei reati di bancarotta documentale e patrimoniale e delle relative fattispecie aggravate o connesse; utilizzate per la corretta qualificazione delle condotte contestate.
Massime di principio
- La bancarotta per distrazione è un reato di pericolo concreto: è necessario che la capacità pregiudizievole della condotta permanga fino all'apertura della procedura fallimentare.
- La bancarotta riparata esclude il reato solo se prima del fallimento si realizza una reintegrazione totale e dimostrabile del patrimonio; la semplice operazione formale o parziale non è sufficiente.
- L'onere di provare la corrispondenza puntuale tra gli atti distrattivi e le operazioni di reintegrazione grava sull'amministratore che invoca la riparazione.
- Operazioni quali cessione di crediti o accollo di debiti non producono automaticamente un effetto liberatorio: bisogna dimostrare l'effettivo effetto liberatorio e la reale reintegrazione patrimoniale.
- Trasferimenti di risorse a società del gruppo o terzi, anche se apparentemente compensativi, possono configurare distrazione se non è accertata una reale e completa reintegrazione patrimoniale a favore della fallita.
- In fase di impugnazione in Cassazione, doglianze generiche o prive di puntuale prova documentale circa l'effetto giuridico delle operazioni contabili saranno normalmente rigettate.
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