Sentenza n. 9555/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento 1) del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità prot. -OMISSIS-de12026 -OMISSIS-del 23 aprile 2026 (doc. 1) nella parte in cui è stato disposto di procedere / assentire all'oscuramento dei seguenti documenti presentati dall'aggiudicataria RTI -OMISSIS- e -OMISSIS-: Documento “Relazione Tecnica” denominato “-OMISSIS-ED. DEL 08-04-2026 _RELAZIONE TECNICA -OMISSIS-_.pdf”; Allegato 4 Scheda Offerta Economico Analitica denominato “Allegato 4 Scheda Offerta Economico Analitica_-OMISSIS-.pdf”; “Allegato 4 annesso 1: LISTA PARTI DI RICAMBIO / ATREZZATURE / DISPOSITIVI / MATERIALI E PUBBLICAZIONI” denominato “Allegato 4 annesso1 PARTI DI RICAMBIO ATREZZATURE DISPOSITIVI MATERIALI E PUBBLICAZIONI_-OMISSIS-.pdf; l” 2) dell'atto, se esistente, con il quale l'Amministrazione non dovesse aver accolto la richiesta di accesso documentale dell'odierna ricorrente di cui all'istanza del 22.04.2026 e del 24.04.2026 per accertare e dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 cpa e 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 il diritto della Società -OMISSIS- srl ad accedere all'offerta tecnica e all'offerta economica in versione integrale (senza nessun oscuramento), comprensiva di tutti gli allegati comunque denominati, con conseguente condanna della Stazione Appaltante all'ostensione della predetta documentazione richiesta (senza nessun oscuramento) in favore della società odierna ricorrente nonché per accertare dichiarare il diritto della Società -OMISSIS- srl ad accedere a tutti i documenti elencati nella propria istanza del 24.04.2026 (doc. 3) - ad oggi non pubblicati sulla piattaforma digitale dedicata alla gara in questione nonostante sia stato dato avviso digitale dell'avvenuta aggiudicazione (doc. 4) - con conseguente condanna della Stazione Appaltante a pubblicare nel rispetto degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023 tutti gli atti e documenti relativi alla gara di cui agli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, oggetto del presente ricorso e condanna la Stazione Appaltante a consentire alla società odierna ricorrente il pieno ed integrale accesso (mediante esibizione ed estrazione di copia) di tutta la documentazione richiesta con l'istanza del 24.04.2026 (doc. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della stazione appaltante che aveva disposto l’oscuramento di parti dell’offerta tecnica ed economica e degli allegati del RTI aggiudicatario
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 per ottenere l’accesso integrale all’offerta tecnica ed economica e agli allegati del RTI aggiudicatario, nonché agli ulteriori atti di gara non ancora comunicati. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, della l. n. 241/1990, della Costituzione e della lex specialis, oltre a difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità e violazione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento. Ha censurato la genericità sia della richiesta di oscuramento formulata dalla mandante del RTI, fondata su riferimenti generici a know-how, segreti commerciali e interessi economici, sia del decreto amministrativo, privo dell’individuazione concreta delle informazioni segrete e del bilanciamento con l’interesse difensivo della seconda classificata. Ha sostenuto che l’oscuramento della relazione tecnica impedisse di verificare la conformità dell’offerta ai requisiti di gara e la correttezza dei punteggi, mentre l’oscuramento dell’offerta economica analitica e dell’elenco delle parti di ricambio impedisse di controllare la congruità, veridicità e sostenibilità dell’offerta economica. Ha inoltre contestato la mancata ostensione degli altri atti di gara non secretati, che l’amministrazione avrebbe dovuto rendere disponibili contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente delimitato l’ambito del rito speciale ex art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, ritenendo che esso riguardi esclusivamente le decisioni della stazione appaltante sull’oscuramento di informazioni dell’offerta qualificate come segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), e non la distinta richiesta relativa agli altri atti di gara non oscurati. Su tale seconda richiesta ha preso atto che l’amministrazione aveva successivamente trasmesso la documentazione e ha dichiarato la relativa parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nel merito, ha accolto la domanda concernente gli atti oscurati dell’offerta del RTI aggiudicatario. Il Collegio ha escluso che l’accesso difensivo prevalga automaticamente sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali, richiamando l’esigenza di un bilanciamento concreto, caso per caso, tra tutela giurisdizionale effettiva e riservatezza aziendale, in conformità all’ordinanza della Corte di giustizia UE del 10 giugno 2025, causa C-686/24. Tuttavia, ha ritenuto generica e indeterminata sia la dichiarazione della mandante, che si limitava a prospettare la possibile presenza di know-how e segreti commerciali senza individuare specifiche informazioni, sia la motivazione del decreto, che non identificava i dati concretamente meritevoli di secretazione né spiegava perché la loro tutela dovesse prevalere sull’interesse difensivo della concorrente. Ha rilevato inoltre che non risultava prodotta l’istanza di oscuramento della mandataria, benché prevista dalla lex specialis per il RTI costituendo. Il decreto è stato pertanto annullato nella parte relativa all’offerta del RTI aggiudicatario, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi individuando precisamente gli eventuali documenti o parti contenenti segreti tecnici o commerciali oggettivamente tutelabili e svolgendo un motivato bilanciamento con le esigenze difensive degli altri concorrenti. La stazione appaltante dovrà anche valutare se le eventuali parti dell’offerta tecnica da proteggere siano state determinanti per l’attribuzione dei punteggi che hanno assicurato la vittoria e se la loro secretazione possa comunque prevalere sull’interesse difensivo della seconda classificata. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico
La limitazione dell’accesso richiede l’individuazione specifica di informazioni concretamente qualificabili come segreti tecnici o commerciali; l’accesso difensivo non prevale automaticamente, dovendosi effettuare un bilanciamento concreto con l’interesse alla tutela della riservatezza aziendale.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il rito speciale e superaccelerato riguarda le controversie sulle decisioni della stazione appaltante relative all’oscuramento di informazioni dell’offerta ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), e non le richieste relative agli altri atti di gara non secretati.
art. 116 c.p.a.
È stato utilizzato quale rito per la tutela giudiziale del diritto di accesso, nei limiti e secondo la disciplina speciale prevista dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.
art. 98 d.lgs. 30/2005
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela dei segreti commerciali e industriali, ma la decisione si concentra sulla necessità di una specifica individuazione delle informazioni riservate e sul bilanciamento con l’accesso difensivo.
art. 5-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013
Richiamato nella dichiarazione di oscuramento della mandante quale base della richiesta di limitazione dell’accesso per la tutela di interessi economici e commerciali.
ordinanza CGUE 10 giugno 2025, causa C-686/24
osta alla normativa europea una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici che impone l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali di un offerente a favore di un altro offerente, quando tale accesso sia necessario per garantire la tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo, senza consentire agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra il diritto alla tutela giurisdizionale e le esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali
Impone una lettura della disciplina nazionale che escluda la prevalenza automatica dell’accesso difensivo e richieda un bilanciamento caso per caso.
Massime di principio
- Nel rito speciale previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 sono sindacabili le decisioni della stazione appaltante relative all’oscuramento di informazioni dell’offerta qualificate come segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a); le richieste di accesso riguardanti altri atti di gara non secretati esulano da tale rito.
- L’accesso difensivo del concorrente non aggiudicatario alle parti secretate dell’offerta non prevale automaticamente sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali: la stazione appaltante deve svolgere un bilanciamento concreto e motivato tra il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, la trasparenza della gara e la riservatezza aziendale.
- La secretazione non può fondarsi su riferimenti generici a know-how, segreti commerciali o interessi economici; l’offerente deve individuare specificamente le informazioni riservate e dimostrarne i caratteri oggettivi di segretezza, il valore economico e l’idoneità a procurare un vantaggio concorrenziale.
- Il provvedimento che limita l’accesso deve identificare le specifiche informazioni o parti dell’offerta meritevoli di tutela e spiegare perché la loro riservatezza prevalga, nel caso concreto, sull’interesse difensivo del concorrente, anche considerando se tali informazioni siano state determinanti per l’attribuzione dei punteggi di gara.
- In presenza di un’istanza di oscuramento generica o non adeguatamente comprovata, la stazione appaltante non può limitarsi a formule stereotipate, ma deve procedere a una propria istruttoria e a una motivazione puntuale sulla sussistenza dei segreti tecnici o commerciali e sul loro bilanciamento con gli interessi contrapposti.
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