Cassazione Penale, Ordinanza n. 00899/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con un unico ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 3 giugno 2024, si denunciavano: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che l'occupazione dell'immobile fosse permanenza non ostativa; 2) vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p., assumendo che la Corte territoriale avesse invertito l'onere della prova nel ritenere verosimile la convivenza del coimputato con la compagna; 3) inosservanza di legge e mancata assunzione di una prova decisiva per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, finalizzata all'esame di una testimone ritenuta utile a confermare accertamenti già compiuti da altro teste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto perché, nei reati permanenti, la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile finché la permanenza non cessa; ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 114 c.p. perché la motivazione della Corte d'appello non era illogica e non emergeva alcuna inversione dell'onere probatorio; ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla rinnovazione istruttoria, osservando che nel giudizio d'appello essa è subordinata alla verifica della necessità di integrazione dell'istruttoria e che la Corte territoriale aveva spiegato in modo congruo la superfluità dell'esame della testimone richiesta. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei reati permanenti fino a quando la permanenza non sia cessata, perché permane la compressione del bene giuridico.
art. 114 c.p.
L'attenuante del contributo di minima importanza può essere esclusa con motivazione non manifestamente illogica; non è configurabile un'inversione dell'onere probatorio se il giudice valorizza elementi univoci sulla partecipazione dell'imputato al fatto.
art. 603, comma 1, c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruzione di primo grado e della necessità di ulteriori acquisizioni per decidere; la valutazione del giudice di merito è discrezionale e censurabile in cassazione solo se viziata da manifesta illogicità.
Massime di principio
- Nei reati permanenti la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è preclusa fino alla cessazione della permanenza, poiché l'offesa al bene giuridico perdura per l'intero protrarsi della condotta.
- Il diniego dell'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p. è legittimo se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente, senza che il giudice debba adottare un'impostazione formale dell'onere probatorio favorevole all'imputato.
- Nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non è automatica, ma richiede la dimostrazione della sua effettiva necessità ai fini della decisione; la valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La deduzione di una prova decisiva omessa non è sufficiente quando la prova richiesta risulti superflua rispetto ad accertamenti già compiuti e valutati dal giudice di merito.
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