Cassazione Penale, Sentenza n. 38499/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva plurime censure: 1) difetto di procedibilità per tardività delle querele riguardo a più capi (sosteneva che il termine decorresse dalla consumazione materiale del reato); 2) insufficienza della prova del dolo per i reati di truffa (sosteneva che si trattava di mero inadempimento contrattuale); 3) mancata o errata riqualificazione di talune condotte in insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.); 4) carenza di elementi per ritenere la ricettazione (art. 648 c.p.) e possibile ricadere in fattispecie meno gravi come l'incauto acquisto (art. 712 c.p.); 5) vizi nel trattamento sanzionatorio: applicazione della recidiva, declaratoria di delinquente abituale e misura di sicurezza; 6) vizi nella liquidazione del risarcimento alle parti civili. La difesa ha prodotto inoltre verbali di remissione di querela per alcune parti offese chiedendo l'estinzione dei reati perseguibili a querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato nella sostanza la maggior parte dei motivi, ritenendoli generici o confrontati correttamente dalla motivazione dei giudici di merito; ha però rilevato che i verbali di remissione di querela prodotti dalla difesa hanno determinato l'estinzione dei reati contestati ai capi 1, 3, 4, 9 e 12. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quei capi e ha revocato le relative statuizioni civili in favore di Finamore, Sabatino, De Fazio e Checchia; ha inoltre rideterminato la pena nei confronti di Sallustio per i restanti capi, configurando come reato più grave la ricettazione di cui al capo 8 e applicando aggravamenti per recidiva e continuazione. Nel dispositivo la Corte esplicita il calcolo intermedio della pena (pena complessiva di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.750,00 di multa per i fatti residui) e, avendo eliminato la pena riferita ai reati estinti (mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00), il verde implicito è una riduzione conseguente (corrispondente a 2 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 1.750,00 di multa, risultante dalla sottrazione della quota estinta).
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La Corte ha confermato che la truffa contrattuale richiede il dolo iniziale: se l'agente induce la controparte a concludere il contratto mediante artifici o raggiri la successiva inadempienza conserva carattere penalmente rilevante. Nei casi concreti i giudici hanno ritenuto sussistente il dolo iniziale in più episodi.
art. 641 cod. pen. (insolvenza fraudolenta)
La Corte distingue la truffa dall'insolvenza fraudolenta: quest'ultima rileva quando l'agente dissimula il proprio stato di insolvenza con la volontà di non adempiere. La Corte ha ritenuto che in alcuni episodi ricorrano elementi idonei a qualificare la condotta nell'una o nell'altra fattispecie in base alle modalità concretamente accertate.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha affermato che, trovandosi l'imputato nella disponibilità di beni di probabile provenienza illecita e in mancanza di spiegazioni attendibili, sussistono indizi di coscienza e volontà circa l'illecita provenienza (giurisprudenza consolidata: il silenzio o la mancata giustificazione può essere valutato come indizio di dolo).
art. 712 cod. pen. (incauto acquisto)
La Corte ricorda che la qualificazione per incauto acquisto è possibile solo se l'imputato fornisce una giustificazione credibile che induca a ritenere una mera colpa o negligenza; l'assenza di tale spiegazione può portare a ritenere la ricettazione.
artt. 133, 99, 62-bis cod. pen. (determinazione della pena, recidiva, circostanze)
La Corte ha considerato legittima la valutazione dei giudici di merito sull'assenza di elementi positivi per concedere attenuanti generiche e sulla recidiva, valorizzando precedenti penali specifici come indice di pericolosità sociale, e ha ritenuto congrua la valutazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 103 cod. pen. (delinquente abituale)
La Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di delinquente abituale alla luce di precedenti condanne e di elementi sintomatici della tendenza a delinquere; inoltre chiarisce che la dichiarazione può essere assunta anche se il pubblico ministero non chiede espressamente la statuizione, purché il capo di imputazione contenga la contestazione.
art. 574 cod. proc. pen. (liquidazione danni e spese di costituzione)
La Corte ha disposto la revoca delle statuizioni civili relative ai reati estinti per remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali ex art. 340, comma 4 c.p.p., ove non diversamente concordato.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per la condanna alle spese processuali quando la remissione di querela determina l'estinzione del reato senza diverso accordo tra le parti.
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato perseguito a querela: se la parte offesa rimette la querela con accettazione, la Corte deve annullare la condanna relativa a quei capi e revocare le statuizioni civili connesse.
- Il termine per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza certa e completa del fatto da parte della persona offesa e non necessariamente dalla data di massima consumazione materiale del reato; perciò contestazioni di tardività vanno motivate con precisione sulla conoscenza della frode.
- Per la truffa contrattuale è decisivo il dolo iniziale: se al momento della stipula sussistevano artifici o raggiri che hanno falsato la volontà della vittima, l'inadempimento successivo può conservare natura penalmente rilevante.
- L'insolvenza fraudolenta richiede la dissimulazione dello stato di insolvenza con proposito di non pagare; è una fattispecie distinta dalla truffa e va valutata sulle circostanze precontrattuali e comportamentali dell'agente.
- In caso di possesso di beni di probabile provenienza illecita, l'assenza di una spiegazione attendibile può essere interpretata come indizio di consapevolezza (ricettazione); offrire una giustificazione credibile può invece indirizzare la qualificazione verso l'incauto acquisto.
- La dichiarazione di delinquente abituale può fondarsi su condanne pregresse e su elementi sintomatici di tendenza a delinquere; la mancata richiesta espressa del P.M. non necessariamente invalida la statuizione se la contestazione era presente nell'imputazione e la valutazione è adeguatamente motivata.
- Le censure generiche e non controargomentate rispetto alla motivazione dei giudici di merito hanno scarse possibilità di successo in Cassazione: è necessario un confronto puntuale con le ragioni del decisum e con il compendio probatorio.
- Quando alcune posizioni processuali vengono estinte in corso di causa (es. remissioni), è necessario rideterminare la pena e revocare le statuizioni civili riferite ai reati estinti; l'eventuale calcolo della pena residua deve essere esplicitato nella motivazione.
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