Ordinanza n. 460/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1536 del 2026, resa nel giudizio R.G. n. 780/2026, concernente l’istanza di accesso proposta da Rekeep S.p.A. nell’ambito della controversia relativa al Lotto 6 – “Trapani” della procedura aperta per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Sicilia, Sezione I, che aveva accolto l’istanza di accesso e ordinato l’ostensione integrale delle offerte tecniche dei concorrenti relative al Lotto 6 della gara per i servizi di pulizia e servizi integrati per gli enti del Servizio sanitario regionale
Esito
Favorevole al resistente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Siciana e l’ufficio regionale centrale di committenza hanno appellato l’ordinanza con cui il TAR aveva ordinato l’ostensione integrale delle offerte tecniche degli altri concorrenti, sostenendo che mancasse un interesse difensivo concreto e attuale. Secondo l’Amministrazione, l’impresa istante aveva già conseguito ed eseguito quattro lotti della medesima procedura, raggiungendo il limite massimo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis; pertanto, l’accesso non sarebbe stato funzionale alla tutela di una posizione ancora utilmente azionabile, ma avrebbe comportato un’indebita acquisizione di documentazione riservata. L’impresa aggiudicataria ha aderito a tale prospettazione. L’impresa istante per l’accesso ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’improcedibilità dell’appello, rilevando che l’Amministrazione aveva già dato esecuzione all’ordinanza mediante trasmissione del link per il download della documentazione, senza formulare alcuna riserva di impugnazione; la documentazione era stata quindi scaricata prima della successiva diffida dell’Amministrazione e della misura cautelare monocratica.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo fondata l’eccezione di acquiescenza. Dopo la pubblicazione dell’ordinanza del TAR, l’Amministrazione aveva trasmesso all’istante il link per scaricare la documentazione oggetto dell’ordine di accesso, dichiarando di agire in ottemperanza, senza alcuna contestuale riserva di gravame né subordinazione dell’ostensione all’esito cautelare. L’effetto ostensivo, coincidente con l’acquisizione della conoscenza dei documenti, si era così già prodotto prima della proposizione dell’appello ed era divenuto materialmente irreversibile. La successiva diffida a non scaricare o utilizzare la documentazione non poteva eliminare retroattivamente l’effetto conoscitivo già realizzato. Il Collegio ha precisato che eventuali limiti all’uso successivo dei documenti o responsabilità per utilizzazioni eccedenti possono appartenere a un diverso piano, ma non restituiscono l’interesse alla riforma dell’ordine ostensivo. L’appello era comunque privo di un interesse concreto e attuale e, in subordine, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Sono rimaste assorbite le questioni relative alla spettanza originaria dell’accesso, alla strumentalità difensiva, alla posizione dell’istante nella gara, al limite massimo dei lotti e all’utilità della documentazione nel giudizio principale. Le spese sono state integralmente compensate; ogni ulteriore statuizione cautelare è rimasta assorbita.
Norme richiamate
artt. 64 e 116 c.p.a.
Disciplinano l’accesso in sede processuale e il relativo rito; l’ordinanza del TAR era stata adottata nell’ambito del giudizio sull’accesso.
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Il Collegio li richiama per fondare, rispettivamente, l’inammissibilità per difetto di interesse e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso, il bene controverso coincide con la conoscenza del documento; quando l’ordine ostensivo sia stato integralmente eseguito e il documento sia stato acquisito, la successiva riforma dell’ordine non può restituire la segretezza perduta né assicurare all’appellante l’utilità concreta perseguita.
- La trasmissione o l’ostensione della documentazione oggetto di un ordine giudiziale di accesso, effettuata dall’Amministrazione prima della proposizione dell’impugnazione e senza espressa riserva di gravame, integra acquiescenza tecnica, soprattutto quando l’attività abbia prodotto un effetto conoscitivo irreversibile.
- La successiva diffida a non scaricare, utilizzare o conservare i documenti non elimina retroattivamente l’effetto conoscitivo già verificatosi; l’eventuale disciplina dell’uso successivo degli atti appartiene a un piano diverso dall’interesse alla riforma dell’ordine di accesso.
- Nel giudizio di impugnazione di un ordine ostensivo, l’interesse a ricorrere deve consistere in un’utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile conseguibile mediante la riforma della decisione; non è sufficiente l’interesse a ottenere una pronuncia astratta sulla correttezza dell’ordine ormai eseguito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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