Cassazione Penale, Sentenza n. 35245/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza d'appello che aveva assolto l'imputata perché il fatto non sussiste e aveva revocato le statuizioni civili. Il motivo unico denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., un'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla valutazione delle prove testimoniali acquisite in primo grado: in particolare si contestava che il Tribunale d'appello avrebbe valutato in modo non conforme alle regole di diritto l'attendibilità della persona offesa e non avrebbe considerato come utile riscontro la deposizione del marito della parte civile, con conseguente errata esclusione della credibilità della denunciante e della possibilità di condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il motivo dedotto (sostanzialmente una censura sulla valutazione della motivazione e dell'attendibilità delle fonti probatorie) non rientra nei profili ammissibili nei ricorsi avverso le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, per i quali il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le tipologie indicate dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) (richiamando anche artt. 606, comma 2-bis e 39-bis d.lgs. n. 274/2000). La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., rilevando profili di colpa per l'evidente inammissibilità del motivo.
Norme richiamate
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella sentenza di merito che disciplina l'assoluzione per "il fatto non sussiste"; è citata per descrivere il contenuto della pronuncia di appello che ha assolto l'imputata.
art. 612 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato di minaccia; indica l'imputazione originaria nei confronti di PISTO.
art. 606, comma 1, lett. a), b), c) e e), cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: le lettere a) e b) concernono la violazione di norme di diritto e l'incompatibilità della motivazione con le norme di diritto; la Corte richiama che, per i giudizi originati dal giudice di pace, il ricorso è ammesso solo per le lettere a), b) e c), mentre le censure attinenti alla valutazione della motivazione (lett. e) non sono deducibili in questo contesto.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata per precisare i limiti e le modalità del ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello su materie di competenza del giudice di pace.
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato unitamente all'art. 606 per indicare il regime speciale delle impugnazioni per le sentenze di competenza del giudice di pace.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte l'ha applicato per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore Generale; non incide sul merito della decisione ma sul procedimento davanti alla Corte.
Massime di principio
- Nei procedimenti di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c); censure volte a contestare la valutazione del merito probatorio o l'attenuazione/rigetto di determinate deposizioni, se configurate come vizio di motivazione (lett. e), sono in genere inammissibili.
- Quando si impugna una sentenza di appello che assolve, bisogna formulare il motivo di cassazione entro i profili consentiti: trasformare una censura sulla valutazione delle prove in un "errore di diritto" richiede l'indicazione di un'applicazione errata di norme processuali o principi giuridici ben individuabili, non una semplice diversa rivalutazione dei fatti.
- Se il ricorso è chiaramente inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); va quindi valutato con attenzione il rischio di sanzioni prima di proporre ricorso, soprattutto se la censura è sostanzialmente valutativa.
- Per contestare efficacemente la credibilità di una valutazione giudiziale è utile segnalare omissioni documentate, violazioni di regole probatorie o contraddizioni formali nella motivazione, in modo da inquadrare la deduzione come questione di diritto ammissibile (ad esempio vizio di motivazione per contraddittorietà o carenza logica grave, nei limiti ammessi).
- Se l'obiettivo è ottenere un riesame delle prove ritenute non valutate favorevolmente, è spesso più efficace agire nei gradi di merito o raccogliere nuovi elementi probatori piuttosto che proporre un ricorso per cassazione basato su una diversa valutazione della credibilità.
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