Cassazione Civile, Ordinanza n. 33437/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l'amministrazione finanziaria chiedeva la restituzione del rimborso IVA già erogato a una società per l'anno d'imposta 2008, ritenendola non operativa ai sensi dell'art. 30, comma 4, della l. n. 724/1994. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio rilevando che la società, pur costituita da tempo, non aveva superato il test di operatività e aveva emesso una sola fattura per fitti attivi, considerati non riconducibili ai compiti istituzionali. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994 e 37, comma 8, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'Agenzia non avesse provato i presupposti di una pratica abusiva e che la CTR non avesse valutato le circostanze oggettive addotte per giustificare il mancato superamento delle soglie; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame della documentazione attestante che l'attività imprenditoriale sarebbe iniziata solo nel 2009; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo un travisamento del dato probatorio relativo al bilancio e alla dichiarazione fiscale, dai quali a suo dire risultava il superamento del test di operatività.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri due e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se il rimborso IVA spetti alla società alla luce dei principi unionale e nazionali richiamati. La Corte ha ritenuto che la disciplina delle società non operative non possa essere applicata automaticamente per negare il diritto al rimborso IVA in base al solo mancato superamento di soglie di ricavi, dovendo invece accertarsi se vi sia stata effettiva attività economica e se ricorra una frode o un abuso. Il giudice di rinvio dovrà inoltre regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere di provare i presupposti della contestazione non poteva gravare su di lui; la Corte ribadisce, più in generale, che il contribuente che chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del credito.
art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994
Invocato dalla società per contestare la disciplina delle società non operative; la Corte afferma che, alla luce del diritto unionale, la disciplina non può comportare automaticamente la perdita del diritto al rimborso/ detrazione in assenza di frode o abuso.
art. 37, comma 8, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel ricorso come norma che disciplina il contrasto all'abuso; la Corte riconduce la legittimità della compressione del diritto IVA ai soli casi di frode o abuso dimostrati su base oggettiva.
La Corte ne afferma la necessità di disapplicazione nella parte in cui collega la perdita del diritto IVA al solo mancato superamento di soglie di operatività, in contrasto con la direttiva IVA.
art. 30, comma 4, l. n. 724/1994
Disposizione che prevede, per le società non operative, il divieto di rimborso, compensazione e cessione dell'eccedenza IVA; secondo la Corte, non può operare in modo automatico e va letta alla luce della disciplina unionale.
Citato quale norma di riferimento per la compensazione vietata alle società non operative ex art. 30 l. n. 724/1994.
art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988
Richiamato in relazione al divieto di cessione dell'eccedenza IVA per le società non operative.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per il termine biennale di decadenza per le domande di rimborso, applicabile in via generale salvo diverse previsioni specifiche.
art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE
Interpretato nel senso che la qualità di soggetto passivo IVA non può essere negata solo perché il volume delle operazioni non raggiunge una soglia nazionale predeterminata.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
Interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che privi del diritto alla detrazione per il solo insufficiente ammontare delle operazioni attive.
art. 273 direttiva 2006/112/CE
Richiamato per affermare che gli Stati membri possono adottare misure antifrode, ma non oltre quanto necessario e senza compromettere il diritto alla detrazione.
Invocato per denunciare l'omesso esame di elementi fattuali e documentali da parte del giudice di merito.
Invocato per censurare la valutazione delle prove compiuta dalla CTR.
Invocato per dedurre un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia e il travisamento del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso fondato su violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso fondato su nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso fondato su omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- In materia di società non operative, la disciplina nazionale che nega in modo automatico il diritto al rimborso o alla detrazione IVA in base al solo mancato superamento di una soglia di ricavi va disapplicata se contrasta con la direttiva IVA.
- La qualità di soggetto passivo IVA dipende dall'effettivo svolgimento di un'attività economica, non dal raggiungimento di una soglia minima di operazioni attive fissata dal legislatore nazionale.
- La privazione del diritto alla detrazione o al rimborso IVA è ammissibile solo se l'Amministrazione dimostri, su base di elementi oggettivi, che l'operazione si inserisce in una frode o in un abuso, anche sotto forma di costruzione artificiosa.
- Il contribuente che chiede il rimborso di un credito IVA deve provare i fatti costitutivi del credito; la dichiarazione fiscale, da sola, non basta a fondare il diritto al rimborso.
- La domanda di rimborso IVA va valutata secondo la disciplina specifica applicabile al tipo di eccedenza e al momento in cui il diritto sorge; i limiti temporali e le regole processuali operano solo nei limiti compatibili con il sistema dell'IVA e con il principio di neutralità.
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