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Sentenza

Sentenza n. 1440/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sull'istanza di dichiarazione di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza e il fabbisogno regionale per la diagnostica per immagini di I livello – Ecografia

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La struttura sanitaria ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sull'istanza presentata il 1° luglio 2025 e protocollata il 2 luglio 2025, volta a ottenere la dichiarazione di compatibilità dell'attività di diagnostica per immagini di I livello – Ecografia con i livelli essenziali di assistenza e con il fabbisogno regionale e aziendale. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, dell'art. 8-ter d.lgs. 502/1992, dell'art. 11 l.r. Calabria n. 24/2008 e degli artt. 7, 8, 9 e 12 del regolamento attuativo della l.r. n. 24/2008, nonché dei principi di giusto procedimento, ragionevole durata, buon andamento e proporzionalità, dell'art. 32 Cost. e della libertà di iniziativa economica privata. Ha sostenuto che, anche in assenza di un termine specifico, l'amministrazione fosse tenuta a concludere il procedimento entro il termine generale di trenta giorni, ovvero entro termini di sessanta o novanta giorni, e che l'inerzia impedisse alla struttura di operare pienamente. L'amministrazione resistente ha dedotto di avere adottato e comunicato il 12 marzo 2026 un provvedimento espresso di attestazione della compatibilità con riferimento alla diagnostica per immagini di I livello – Ecografia, chiedendo quindi di dichiarare cessata la materia del contendere. Il TAR ha inoltre rilevato che l'istanza prodotta in giudizio riguardava esclusivamente l'Ecografia e non le ulteriori branche specialistiche per le quali la struttura disponeva di autorizzazione all'esercizio. La memoria di replica della ricorrente è stata dichiarata tardiva e non è stata esaminata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda relativa alla diagnostica per immagini di I livello – Ecografia, poiché l'Azienda Sanitaria Provinciale aveva adottato nelle more del giudizio un provvedimento espresso sulla specifica istanza. Il Collegio ha chiarito che il giudizio ex art. 117 c.p.a. riguardava esclusivamente la sussistenza del silenzio sulla domanda proposta e non il merito della posizione sostanziale della struttura né altri contenziosi pendenti. Ha escluso che si fosse formato silenzio sulle ulteriori branche specialistiche autorizzate, poiché non risultava presentata alcuna istanza specifica al riguardo; la ricorrente avrebbe potuto proporre una nuova domanda amministrativa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    in materia di “silenzio” il Collegio decide con sentenza in forma semplificata

    Il giudizio sul silenzio consente al giudice amministrativo di verificare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e si definisce con sentenza in forma semplificata; nel caso concreto, il sopravvenuto provvedimento espresso ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 31 c.p.a.

    La ricorrente ha azionato la propria posizione di interesse legittimo alla conclusione del procedimento unitamente all'azione contro il silenzio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La pronuncia di cessazione della materia del contendere è stata resa in relazione al venir meno dell'inerzia per effetto dell'adozione del provvedimento espresso nelle more del giudizio.

  • art. 2 l. 241/1990

    È stata invocata dalla ricorrente quale base dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine.

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    È stata richiamata dalla ricorrente nell'ambito del procedimento relativo all'esercizio di attività sanitarie e alla verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria.

  • art. 11 l.r. Calabria n. 24/2008

    È stata indicata dalla ricorrente tra le norme regolatrici del procedimento di autorizzazione e verifica di compatibilità sanitaria.

  • artt. 7, 8, 9 e 12 DCA Calabria n. 81/2016

    Sono stati richiamati dalla ricorrente quali disposizioni del regolamento attuativo applicabile al procedimento di compatibilità con i LEA e il fabbisogno regionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice deve verificare l'esistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere in relazione alla specifica istanza effettivamente presentata, senza estendere il giudizio a domande o attività non comprese nell'istanza.
  • L'adozione, nelle more del giudizio ex art. 117 c.p.a., di un provvedimento espresso che definisca la specifica domanda oggetto dell'inerzia determina la cessazione della materia del contendere.
  • Non può essere dichiarato il silenzio dell'amministrazione su ulteriori pretese o branche di attività quando dagli atti non risulti presentata una specifica istanza amministrativa relativa a esse.
  • Nel giudizio sul silenzio, le questioni attinenti al merito della posizione sostanziale del ricorrente o a distinti provvedimenti amministrativi sono irrilevanti se la domanda giudiziale è diretta esclusivamente a ottenere la conclusione del procedimento mediante una risposta espressa.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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