Corte di giustizia, Sentenza C-579/18
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 ottobre 2019. — Ministère public e Ministre des Finances du Royaume de Belgique contro QC e Comida paralela 12. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articoli 8 e 38 – Debitore dell’accisa a seguito dell’introduzione irregolare di prodotti nel territorio di uno Stato membro – Nozione – Società civilmente responsabile per i fatti compiuti dal proprio amministratore. — Causa C-579/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce chi possa essere debitore dell’accisa quando merci già immesse in consumo in un altro Stato membro siano introdotte irregolarmente in Belgio. Pur rilevando che il riferimento iniziale al codice doganale non era pertinente, la Corte riformula la questione alla luce della direttiva 2008/118 e ne offre un’interpretazione ampia della nozione di partecipazione all’irregolarità. Ne consegue che una persona giuridica può essere tenuta in solido con il proprio amministratore per il pagamento dell’accisa. La responsabilità civile solidale della società è quindi compatibile con il diritto dell’Unione.
Debitore dell’accisa in caso di introduzione irregolare di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro: è compatibile con la direttiva 2008/118 la responsabilità solidale della società per i fatti del proprio amministratore.
La questione giuridica
Se gli articoli 8 e 38 della direttiva 2008/118 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, in caso di introduzione irregolare nel territorio di uno Stato membro di prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo in un altro Stato membro, renda condebitore in solido dell’accisa una persona giuridica civilmente responsabile dei reati commessi dal proprio amministratore.
Principio di diritto
La direttiva 2008/118 non osta a una normativa nazionale che assoggetti in solido al pagamento dell’accisa una persona giuridica civilmente responsabile dei fatti commessi dal proprio amministratore, quando i prodotti soggetti ad accisa siano stati introdotti irregolarmente in uno Stato membro dopo essere già stati immessi in consumo in un altro Stato membro. La nozione di «qualsiasi altra persona che abbia partecipato all’irregolarità» di cui all’articolo 38, paragrafo 3, letta con l’articolo 8, paragrafo 2, consente infatti di includere anche una persona giuridica, senza richiedere un autonomo elemento soggettivo diverso dalla partecipazione materiale all’irregolarità; resta salva l’eventuale azione di regresso prevista dal diritto nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/118/CE
- Articolo 8 della direttiva 2008/118/CE
- Articolo 33 della direttiva 2008/118/CE
- Articolo 38 della direttiva 2008/118/CE
- Regolamento (UE) n. 952/2013
Debitore dell’accisa in caso di introduzione irregolare di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour d’appel de Liège in materia di accise. Il giudice belga chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione impedisca di considerare debitrice in solido una società per fatti di introduzione irregolare commessi dal proprio amministratore.
Fatti e procedimento principale
La società Comida paralela 12, di diritto spagnolo, opera nel commercio di bibite; QC ne è l’amministratore. Alla società e a QC era contestata l’introduzione irregolare in Belgio, nel 2012 e nel 2013, di bibite già immesse in consumo in un altro Stato membro, senza il documento di accompagnamento semplificato, senza certificato di garanzia e senza pagamento dell’accisa e dell’imposta sugli imballaggi.
Il tribunal correctionnel de Liège aveva condannato in solido la società e QC al pagamento di accisa, accisa speciale e imposta sugli imballaggi, oltre a interessi e confisca. In appello, la Cour d’appel de Liège ha assolto la società dal punto di vista penale, ritenendola una mera società di facciata usata dall’amministratore nel proprio interesse, ma ha osservato che, secondo il diritto belga, la società restava civilmente responsabile e solidalmente obbligata al pagamento dei diritti dovuti.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio domandava se l’articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 ostasse a una normativa nazionale che rende condebitore solidale, ai fini dell’obbligazione doganale, la persona civilmente responsabile dell’autore dell’infrazione, pur senza sua partecipazione diretta.
Ricevibilità e riqualificazione della questione
La Corte osserva che il regolamento doganale citato non era in realtà applicabile, poiché i prodotti erano già stati immessi in consumo in un altro Stato membro e la controversia riguardava quindi accise, non dazi doganali. Tuttavia, per fornire una risposta utile, la Corte riformula la questione alla luce della direttiva 2008/118/CE, in particolare degli articoli 8 e 38.
Normativa rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- l’articolo 8 della direttiva 2008/118, che individua i debitori dell’accisa e, al paragrafo 2, prevede la responsabilità solidale in caso di più debitori;
- l’articolo 33 della medesima direttiva, relativo ai prodotti già immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro;
- l’articolo 38, paragrafo 3, che per le irregolarità nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa prevede come debitori la persona che ha garantito il pagamento e «qualsiasi altra persona che abbia partecipato all’irregolarità».
Ragionamento della Corte
La Corte sottolinea che la formulazione dell’articolo 38, paragrafo 3, è ampia: il termine «persona» non esclude le persone giuridiche e l’espressione «qualsiasi altra persona» consente di includere più soggetti coinvolti nella stessa irregolarità. Tale lettura è rafforzata dall’articolo 8, paragrafo 2, che ammette la solidarietà tra più debitori di uno stesso debito d’accisa.
La Corte osserva inoltre che, a differenza di quanto previsto in altre ipotesi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 38, paragrafo 3, non richiede che il partecipante all’irregolarità conoscesse o dovesse conoscere la natura irregolare dell’operazione. Ne deriva che una persona giuridica può essere considerata debitrice dell’accisa in base al comportamento della persona fisica che agisce come suo preposto.
Nel caso concreto, il fatto che QC abbia agito nel proprio interesse e a danno della società rileva sul piano penale, ma non esclude la partecipazione della società all’irregolarità sul piano dell’accisa, anche perché QC operava nell’ambito delle sue funzioni e per il perseguimento dello scopo sociale. La Corte aggiunge che una società che ometta le formalità previste dalla direttiva può comunque essere qualificata come persona che ha partecipato all’irregolarità.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 38 della direttiva 2008/118, letto insieme all’articolo 8, paragrafo 2, non osta a una normativa nazionale che renda la persona giuridica civilmente responsabile dei fatti commessi dal proprio amministratore condebitrice in solido dell’accisa dovuta per l’introduzione irregolare di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro.
La Corte precisa infine che tale soluzione non impedisce, se previsto dal diritto nazionale, l’azione di regresso del preponente nei confronti del preposto penalmente responsabile.
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