Corte di giustizia, Sentenza C-31/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2019. — «Elektrorazpredelenie Yug» EAD contro Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/72/CE – Mercato interno dell’energia elettrica – Articolo 2, punti da 3 a 6 – Nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica – Criteri distintivi – Livello di tensione – Proprietà delle installazioni – Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) – Gestore del sistema di trasmissione indipendente – Articoli 24 e 26 – Gestore del sistema di distribuzione – Articolo 32, paragrafo 1 – Libero accesso dei terzi – Accesso all’energia elettrica a media tensione – Punti di interconnessione tra i sistemi di trasmissione e i sistemi di distribuzione – Margine di discrezionalità degli Stati membri. — Causa C-31/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nella direttiva 2009/72, la qualificazione di una rete come sistema di trasmissione o di distribuzione dipende in via autonoma dal livello di tensione e dalla tipologia di clienti serviti, non dalla proprietà degli impianti. Di conseguenza, una normativa nazionale che usi la proprietà come criterio distintivo è incompatibile con il diritto UE, mentre resta possibile per gli Stati membri determinare i punti di interconnessione e i confini tecnici dei livelli di tensione. La Corte aggiunge che un utente in media tensione può rientrare nel sistema di trasmissione se il punto di allaccio appartiene effettivamente a tale sistema, e che l’articolo 32 non riconosce al cliente un diritto libero e insindacabile di scegliere il sistema di collegamento.
Distinzione tra sistema di trasmissione e sistema di distribuzione di energia elettrica: criteri rilevanti, natura dell’allaccio in media tensione e limiti alla normativa nazionale bulgara
La questione giuridica
Se l’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 debba essere interpretato nel senso che il solo criterio distintivo tra trasmissione e distribuzione è il livello di tensione, escludendo criteri nazionali ulteriori come la proprietà degli impianti; se un utente allacciato in media tensione debba sempre essere considerato cliente del distributore locale anche quando esistano contratti con il gestore della trasmissione; e, in via subordinata, se siano compatibili con la direttiva le definizioni bulgare di sistema di trasmissione e distribuzione fondate anche sulla proprietà delle installazioni.
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 2009/72, la distinzione tra sistema di trasmissione e sistema di distribuzione di energia elettrica si fonda sui soli criteri previsti dall’articolo 2, punti 3 e 5, cioè il livello di tensione e la categoria dei clienti serviti; gli Stati membri non possono introdurre un ulteriore criterio basato sulla proprietà degli impianti per definire tali nozioni, anche se possono disciplinare i punti di interconnessione e i limiti precisi dei diversi livelli di tensione entro tale quadro. Inoltre, un utente collegato in media tensione può essere considerato cliente del sistema di trasmissione se il collegamento avviene su un dispositivo che, secondo la qualificazione corretta ai sensi della direttiva e del diritto nazionale conforme, fa parte del sistema di trasmissione; l’articolo 32 non attribuisce agli utenti un diritto assoluto di scegliere il sistema di collegamento. La direttiva non osta, invece, a che uno Stato membro imponga al gestore di distribuzione di essere proprietario della rete, purché ciò non snaturi l’applicazione delle norme della direttiva; resta fermo che per il gestore di trasmissione indipendente la proprietà del sistema è richiesta dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a).
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/72/CE
- Articolo 1 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 2, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 9, paragrafo 8, lettera b), direttiva 2009/72/CE
- Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2009/72/CE
- Articolo 24 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 26 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 32, paragrafo 1, direttiva 2009/72/CE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Distinzione tra sistema di trasmissione e sistema di distribuzione di energia elettrica: criteri rilevanti, natura dell’allaccio in media tensione e limiti alla normativa nazionale bulgara
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Sofia nell’ambito di una controversia tra il gestore bulgaro della distribuzione ER Yug e l’autorità di regolazione KEVR, con intervento di BMF Port Burgas. La questione nasce dalla fatturazione delle tariffe di accesso e di trasmissione dell’energia elettrica a un utente allacciato in media tensione e dalla corretta qualificazione della rete cui tale utente è collegato.
Fatti e procedimento principale
ER Yug era titolare di una licenza esclusiva di distribuzione in una determinata area della Bulgaria. BMF gestiva terminal portuali nell’area di Burgas ed era collegata, per i suoi stabilimenti, a una linea di media tensione connessa a una sottostazione elettrica di proprietà del gestore della trasmissione ESO. Dopo la cessazione unilaterale del contratto con ER Yug, BMF ha concluso contratti con ESO per l’accesso al sistema di trasmissione e i relativi servizi di rete; ER Yug ha però continuato a fatturare tariffe per accesso e trasmissione sul sistema di distribuzione.
La KEVR ha accolto le doglianze di BMF, ritenendo che gli stabilimenti fossero direttamente connessi al sistema di trasmissione e ordinando a ER Yug di cessare la fatturazione. ER Yug ha impugnato tale decisione sostenendo che, poiché l’utenza era allacciata a media tensione, il rapporto doveva ricadere nel sistema di distribuzione e che, in ogni caso, la proprietà degli impianti rilevava ai fini della qualificazione delle reti secondo il diritto bulgaro.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in sostanza:
- se l’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 imponga come unico criterio distintivo il livello di tensione, escludendo la proprietà degli impianti come criterio aggiuntivo;
- se un utente connesso a media tensione debba sempre essere considerato cliente del distributore territoriale, anche in presenza di contratti con il gestore della trasmissione;
- in subordine, se le definizioni nazionali bulgare di trasmissione e distribuzione, e la regola secondo cui il distributore deve essere proprietario della rete, siano compatibili con la direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2009/72/CE, e segnatamente gli articoli 1, 2, 9, 17, 24, 26 e 32;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 288 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, per il dovere di interpretazione conforme e di leale cooperazione.
Rilevano anche i considerando 1, 3, 9, 11, 16, 17, 19 e 44 della direttiva, che esprimono gli obiettivi di apertura del mercato, separazione effettiva delle reti e promozione degli investimenti.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da BMF. Le questioni sono pertinenti rispetto alla controversia principale, poiché mirano a stabilire quale rete sia in concreto competente per l’allaccio e, quindi, quale gestore abbia diritto a riscuotere le tariffe di accesso e trasmissione.
Ragionamento della Corte sulla distinzione tra trasmissione e distribuzione
La Corte ricorda che la direttiva 2009/72 mira a realizzare un mercato interno dell’energia elettrica aperto e concorrenziale, in cui il libero accesso alle reti sia essenziale. Le nozioni di trasmissione e distribuzione devono quindi essere interpretate in modo autonomo e uniforme nell’Unione.
Secondo la Corte:
- la trasmissione è il trasporto di energia elettrica su sistemi interconnessi ad altissima e alta tensione destinati alla consegna ai clienti finali o ai distributori;
- la distribuzione è il trasporto su sistemi ad alta, media e bassa tensione destinati alla consegna ai clienti grossisti o finali.
Da tali definizioni derivano due criteri pertinenti:
- il livello di tensione;
- la categoria dei clienti serviti.
Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità solo per determinare i limiti tecnici precisi tra i diversi livelli di tensione e per decidere se i punti di interconnessione appartengano al sistema di trasmissione o a quello di distribuzione. Possono quindi prevedere che la trasformazione da alta a media tensione in una sottostazione rientri nel sistema di trasmissione, purché ciò resti coerente con i criteri della direttiva.
Tuttavia, gli Stati membri non possono aggiungere criteri ulteriori, come la proprietà degli impianti, per definire cosa sia trasmissione o distribuzione. Una simile scelta altererebbe l’interpretazione autonoma delle nozioni di diritto UE e comprometterebbe l’impianto della direttiva, che assoggetta i due sistemi a regole diverse.
Separazione proprietaria e differenza tra trasmissione e distribuzione
La Corte distingue nettamente la disciplina dei gestori di trasmissione da quella dei gestori di distribuzione:
- per il gestore del sistema di trasmissione indipendente, l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), richiede espressamente la proprietà dei beni necessari, compreso il sistema di trasmissione;
- per il gestore del sistema di distribuzione, invece, l’articolo 26 non impone la separazione della proprietà dai beni della rete.
La Corte ammette che uno Stato membro possa imporre al distributore di essere proprietario della rete se ciò non ostacola gli obiettivi della direttiva, ma tale regola nazionale non può essere usata per escludere un sistema dall’ambito della direttiva o per trasformare la proprietà in criterio di qualificazione della rete.
Risposta sulla seconda questione: utente in media tensione e scelta del sistema
Quanto all’utente collegato a media tensione, la Corte afferma che l’articolo 32, paragrafo 1, garantisce l’accesso di terzi alle reti, ma non attribuisce ai clienti un diritto assoluto di scegliere liberamente il sistema di collegamento. Gli Stati membri possono orientare gli utenti verso un sistema di trasmissione o di distribuzione, purché il collegamento avvenga con criteri obiettivi e non discriminatori.
Nel caso concreto, un utente collegato a un dispositivo a media tensione può essere considerato cliente del sistema di trasmissione se quel dispositivo fa effettivamente parte del sistema di trasmissione, in quanto la trasformazione da alta a media tensione rientra, secondo la normativa nazionale compatibile con la direttiva, nell’attività del sistema di trasmissione.
Resta però al giudice nazionale verificare in concreto se il dispositivo in questione appartenga davvero alla sottostazione inserita nel sistema di trasmissione, oppure se costituisca un elemento del sistema di distribuzione.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 non osta a una normativa nazionale che attribuisca al sistema di trasmissione la trasformazione da alta a media tensione;
- tali disposizioni ostano invece a una normativa che, per distinguere trasmissione e distribuzione, utilizzi anche il criterio della proprietà degli impianti;
- la direttiva, in particolare gli articoli 2, punti da 3 a 6, e 32, paragrafo 1, non impone che un utente in media tensione sia sempre cliente del distributore territoriale, potendo egli essere cliente del sistema di trasmissione se il punto di allaccio appartiene a quest’ultimo.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori del settore energetico, la sentenza conferma che la qualificazione delle reti ai fini della direttiva 2009/72 deve essere fatta secondo un criterio funzionale e tecnico, non proprietario. La titolarità delle infrastrutture può essere rilevante in altri contesti regolatori, ma non può alterare la ripartizione UE tra trasmissione e distribuzione né comprimere il regime di accesso di terzi o il corretto addebito delle tariffe di rete.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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