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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-403/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2019. — Alcogroup e Alcodis contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato dell’etanolo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 20, paragrafo 4 – Decisione di accertamenti – Svolgimento degli accertamenti – Riservatezza della corrispondenza tra l’avvocato e il suo cliente – Rifiuto di sospendere le misure d’indagine – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Decisione preparatoria. — Causa C-403/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte conferma l’irricevibilità del ricorso di Alcogroup e Alcodis contro una seconda decisione di accertamenti e contro una lettera della Commissione nell’ambito di due indagini antitrust sul mercato dell’etanolo/bioetanolo. Le eventuali violazioni dei diritti della difesa durante il sopralluogo non possono mettere in discussione la validità della decisione di accertamento adottata prima dei fatti contestati. La lettera dell’8 maggio 2015 è qualificata come atto preparatorio, non come decisione definitiva sulla riservatezza dei documenti. L’impugnazione viene quindi respinta integralmente.

Impugnazione contro l’irricevibilità di un ricorso di annullamento relativo a una seconda decisione di accertamenti antitrust e a una lettera della Commissione sulla tutela della corrispondenza avvocato-cliente.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse correttamente dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento contro la seconda decisione di accertamenti adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, nonché contro la lettera della Commissione dell’8 maggio 2015, e se tale interpretazione violasse il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Principio di diritto

In materia di accertamenti antitrust, la legittimità della decisione che li dispone va valutata solo alla luce degli elementi esistenti al momento dell’adozione: eventuali irregolarità commesse durante l’esecuzione non incidono sulla validità della decisione stessa, ma eventualmente sugli atti successivi o sulla responsabilità dell’Unione. Inoltre, una lettera con cui la Commissione respinge la sospensione di un’indagine, senza pronunciarsi in modo definitivo sulla riservatezza dei documenti né disporne il sequestro, costituisce un atto preparatorio non impugnabile. La Corte respinge quindi l’impugnazione e conferma l’irricevibilità del ricorso di annullamento, escludendo anche la violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 della CEDU
  • Articolo 8 della CEDU
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 52, paragrafo 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Impugnazione contro l’irricevibilità del ricorso in materia di accertamenti antitrust

La causa riguarda un’impugnazione proposta da Alcogroup SA e Alcodis SA avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso di annullamento contro una seconda decisione di accertamenti della Commissione e contro una lettera successiva relativa alla pretesa consultazione, da parte degli ispettori, di documenti coperti da riservatezza avvocato-cliente. La vicenda si inserisce in due indagini della Commissione sul mercato dell’etanolo/bioetanolo, condotte ai sensi del regolamento n. 1/2003.

Fatti e svolgimento degli accertamenti

Le ricorrenti lamentavano che, durante un secondo accertamento effettuato nel marzo 2015, gli ispettori avrebbero avuto accesso a documenti redatti per la difesa nel corso di un primo accertamento precedente. Nei giorni dell’ispezione i funzionari della Commissione usarono il software Nuix per selezionare e analizzare documenti, e alcuni file recavano la dicitura "legally privileged". Gli avvocati delle ricorrenti si opposero alla consultazione di tali documenti, che non vennero inseriti nel fascicolo della Commissione; un solo documento venne temporaneamente posto sotto sigillo e poi restituito.

Contenuto della seconda decisione di accertamenti e della lettera dell’8 maggio 2015

La seconda decisione di accertamenti era stata adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. Successivamente, con lettera del 21 aprile 2015, le ricorrenti chiesero alla Commissione di sospendere ogni attività di indagine nei due procedimenti, sostenendo che la consultazione dei documenti difensivi aveva compromesso i loro diritti. Con lettera dell’8 maggio 2015, la Commissione respinse la domanda di sospensione, affermando di non aver letto documenti coperti da privilegio e contestando che vi fosse stata una violazione dei diritti della difesa.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la seconda decisione di accertamenti perché le censure riguardavano lo svolgimento materiale dell’ispezione, e non la legittimità della decisione alla luce dei fatti esistenti al momento della sua adozione. Quanto alla lettera dell’8 maggio 2015, il Tribunale l’aveva qualificata come atto preparatorio, privo di effetti giuridici definitivi, e non come decisione formale di rigetto della tutela della riservatezza. Il Tribunale aveva inoltre richiamato la possibilità di un eventuale ricorso per responsabilità extracontrattuale.

Esame della Corte: interesse ad agire

La Corte afferma innanzitutto che le ricorrenti conservavano un interesse ad agire, nonostante la chiusura amministrativa della seconda indagine, poiché tale chiusura non era definitiva e la procedura poteva essere riaperta in presenza di nuovi sviluppi importanti. L’eventuale annullamento della sentenza del Tribunale e degli atti contestati avrebbe potuto privare di base giuridica gli atti di indagine e impedire il riutilizzo di documenti eventualmente acquisiti illegittimamente.

Esame della Corte: seconda decisione di accertamenti

La Corte respinge l’argomento secondo cui la seconda decisione di accertamenti avrebbe dovuto contenere misure precauzionali specifiche per proteggere documenti coperti da riservatezza relativi alla prima indagine. Richiama il principio consolidato secondo cui la legittimità di un atto dell’Unione va valutata esclusivamente in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione; pertanto, eventuali irregolarità verificatesi durante l’esecuzione dell’accertamento non possono invalidare la decisione stessa.

La Corte aggiunge che il diritto alla riservatezza della corrispondenza tra avvocato e cliente è un diritto della difesa che la Commissione e i suoi ispettori devono rispettare in ogni caso, sin dalla fase dell’indagine preliminare. Ne deriva che l’assenza, nella decisione di accertamento, di misure precauzionali non poteva autorizzare gli ispettori a violare tale riservatezza. Conseguentemente, il Tribunale ha correttamente ritenuto che le censure delle ricorrenti non potessero incidere sulla legittimità della decisione di accertamento e che il ricorso fosse irricevibile nella parte relativa a essa.

Esame della Corte: lettera dell’8 maggio 2015

La Corte esclude lo snaturamento della lettera dell’8 maggio 2015. Da tale testo risulta, infatti, che la Commissione si è limitata a contestare che il semplice contrassegno di un documento implicasse necessariamente la sua lettura; non ha invece preso posizione definitiva sulla natura riservata dei documenti. Per questo motivo, la lettera non poteva essere qualificata né come decisione formale di rigetto di una domanda di tutela del privilegio, né come conferma di una decisione tacita di rigetto.

La Corte distingue il caso dalla giurisprudenza invocata dalle ricorrenti, nella quale la Commissione aveva invece adottato una vera decisione, anche se tacita, sul sequestro di documenti asseritamente protetti. Qui, mancando un atto definitivo sulla riservatezza e non essendo i documenti stati acquisiti al fascicolo, la lettera non era impugnabile in annullamento.

Tutela giurisdizionale effettiva

Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene che le affermazioni del Tribunale sul possibile ricorso contro una decisione finale o sull’azione risarcitoria fossero formulate ad abundantiam. Di conseguenza, le censure delle ricorrenti sulla violazione dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 CEDU sono dichiarate inconferenti. La Corte non entra quindi nel merito di un’eventuale insufficienza dei rimedi evocati dal Tribunale.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Le ricorrenti sono condannate alle spese, in solido.

Principi affermati

  • La legittimità di una decisione di accertamento antitrust si valuta alla data della sua adozione; i vizi dell’esecuzione non la travolgono automaticamente.
  • La tutela del segreto professionale avvocato-cliente deve essere assicurata direttamente dagli ispettori, indipendentemente dal contenuto della decisione di accertamento.
  • Una lettera che respinge la sospensione di un’indagine senza decidere definitivamente sulla riservatezza dei documenti è un atto preparatorio non impugnabile.
  • Le considerazioni del Tribunale su rimedi alternativi, se ad abundantiam, non possono fondare l’annullamento della sentenza.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaaccertamenti della commissionesegreto professionale avvocato-clientetutela giurisdizionale effettivaricevibilità del ricorso

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