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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-423/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2019. — Südzucker AG contro Hauptzollamt Karlsruhe. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 967/2006 – Articolo 3, paragrafo 2 – Zucchero – Prelievo di eccedenza – Termine di comunicazione del prelievo complessivo da versare – Termine ultimo ai fini della rettifica a posteriori – Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. — Causa C-423/18

Giurisprudenza europea62018CJ0423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte si pronuncia sul regime del prelievo di eccedenza nello zucchero e, in particolare, sulla possibilità di rettificare oltre il termine del 1° maggio una comunicazione inizialmente tempestiva. La Corte afferma che il termine dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 967/2006 si applica anche alle rettifiche, salvo l’eccezionale ipotesi di mala fede del produttore e ignoranza non colpevole dell’amministrazione. In mancanza di una disciplina UE specifica sul termine della rettifica, la questione è rimessa al diritto nazionale, che deve però rispettare equivalenza, effettività e certezza del diritto.

Rinvio pregiudiziale sulla tempestività e rettificabilità della comunicazione del prelievo di eccedenza nello settore dello zucchero ai sensi del regolamento n. 967/2006

La questione giuridica

Se il termine del 1° maggio previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 967/2006 si applichi anche alla rettifica, successiva a controlli, di una comunicazione del prelievo di eccedenza già tempestivamente notificata; in caso affermativo, se possano valere i medesimi requisiti eccezionali elaborati nella sentenza British Sugar per superare il termine; e, in mancanza di una disciplina UE sul termine della rettifica, se esso debba essere fissato dal diritto nazionale nel rispetto dei principi di equivalenza, effettività, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 967/2006 impone, in linea di principio, che anche la rettifica della comunicazione del prelievo di eccedenza, effettuata a seguito di controlli ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 952/2006, avvenga nel termine del 1° maggio successivo alla campagna; il superamento del termine è ammesso solo eccezionalmente, quando l’autorità competente, senza propria negligenza, ignorava i dettagli della produzione e tale ignoranza sia ragionevolmente imputabile al produttore che abbia agito in mala fede e in violazione delle regole pertinenti. Poiché il regolamento non disciplina il termine per le rettifiche tardive, spetta al giudice nazionale determinarlo nel rispetto dei principi di equivalenza, effettività e certezza del diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 318/2006
  • Articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006
  • Regolamento (CE) n. 967/2006
  • Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 967/2006
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 967/2006
  • Regolamento (CE) n. 952/2006
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 952/2006
  • Regolamento (CE) n. 1260/2007
  • Regolamento (CE) n. 707/2008

Prelievo di eccedenza nello zucchero e rettifica della comunicazione

La Corte esamina, in sede di rinvio pregiudiziale dal Finanzgericht Baden-Württemberg, la disciplina del prelievo di eccedenza nel settore dello zucchero prevista dal regolamento (CE) n. 967/2006. La controversia oppone la Südzucker AG all’Hauptzollamt Karlsruhe e riguarda la legittimità di rettifiche tardive della comunicazione del prelievo riferito alla campagna 2007/2008.

Fatti e procedimento principale

Südzucker AG produce zucchero in più stabilimenti e, per la campagna 2007/2008, disponeva di una quota determinata di zucchero bianco. L’amministrazione doganale tedesca aveva inizialmente comunicato, entro il termine del 1° maggio 2009, un prelievo di eccedenza molto contenuto, ma successivamente lo aveva rettificato più volte sulla base di controlli effettuati presso clienti e stabilimenti dell’impresa.

La società contestava soprattutto la tardività delle rettifiche, sostenendo che la comunicazione del prelievo, una volta tempestivamente effettuata, non potesse essere aumentata dopo la scadenza del termine previsto dal diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 318/2006, che assoggetta a prelievo di eccedenza determinati quantitativi di zucchero;
  • l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 967/2006, che impone allo Stato membro di comunicare ai fabbricanti, entro il 1° maggio successivo alla campagna, l’importo totale del prelievo da pagare;
  • l’articolo 4 del regolamento n. 967/2006, che disciplina gli obblighi dichiarativi del fabbricante e le comunicazioni periodiche sulle eccedenze;
  • l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 952/2006, relativo ai controlli presso le imprese accreditate.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il termine del 1° maggio si applichi anche alla rettifica di una comunicazione già tempestiva, quando la rettifica deriva da controlli successivi;
  • se, in caso di superamento del termine, valga anche nel settore dello zucchero la deroga eccezionale affermata nella sentenza British Sugar;
  • quale termine si applichi alle rettifiche tardive in assenza di una regola espressa del diritto dell’Unione;
  • se, in ogni caso, rettifiche effettuate nel 2010 e nel 2011 siano compatibili con i principi di proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Ragionamento della Corte sulle prime due questioni

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 967/2006 è formulato in termini sostanzialmente identici alla norma già interpretata nella sentenza British Sugar. Per questo motivo, la giurisprudenza formatasi su tale precedente è pienamente trasponibile.

Ne deriva che:

  • il termine del 1° maggio è perentorio;
  • esso si applica, in linea di principio, anche alla rettifica di una comunicazione del prelievo di eccedenza effettuata dopo controlli amministrativi;
  • il superamento del termine resta possibile solo in via eccezionale, quando ricorrano cumulativamente due condizioni:
    • l’autorità nazionale competente, senza propria negligenza, ignorava i dettagli della produzione di zucchero dell’impresa;
    • tale ignoranza è ragionevolmente imputabile all’impresa, che ha agito in mala fede e senza rispettare tutte le disposizioni pertinenti.

La Corte rifiuta invece il parallelo con la sentenza Azienda Agricola Ettore Ribaldi, relativa al settore lattiero-caseario, ritenendo che quel precedente riguardasse una disciplina diversa e non sia trasferibile per analogia al mercato dello zucchero.

Ragionamento sulle questioni terza e quarta

Quanto al termine per la rettifica tardiva, la Corte rileva che il regolamento n. 967/2006 non prevede alcuna regola specifica. In tale silenzio normativo, la disciplina dei termini processuali e procedurali spetta agli Stati membri in forza dell’autonomia procedurale, ma con il vincolo del rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

La Corte aggiunge che una rettifica libera e senza limiti temporali svuoterebbe di effetto utile il termine del 1° maggio, consentendo all’amministrazione di effettuare comunicazioni meramente formali entro il termine e di modificarle poi indefinitamente in seguito. Ciò comprometterebbe anche la certezza del diritto, perché i destinatari devono poter prevedere con sufficiente chiarezza la loro posizione giuridica.

Pertanto, spetta al giudice nazionale verificare caso per caso se il termine applicato dal diritto interno alle rettifiche rispetti equivalenza, effettività e certezza del diritto.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 967/2006 si applica anche alle rettifiche della comunicazione del prelievo di eccedenza, salvo il limitato caso eccezionale sopra descritto;
  • in assenza di una norma UE sul termine per la rettifica, la disciplina nazionale è ammissibile solo se conforme ai principi di equivalenza, effettività e certezza del diritto.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore zucchero, la pronuncia conferma che la tempestiva comunicazione iniziale non mette al riparo da rettifiche, ma tali rettifiche non sono libere nel tempo. L’amministrazione può correggere il prelievo solo entro limiti rigorosi, e il superamento del termine resta circoscritto a ipotesi eccezionali di mala fede del produttore e ignoranza non colpevole dell’autorità.

Per i professionisti, la sentenza è rilevante anche sul piano processuale: in mancanza di disciplina UE espressa, la soluzione si trova nel diritto interno, ma il giudice nazionale deve verificare la compatibilità della regola applicata con i principi generali dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatizuccherocontrolli amministrativi e rettificheprincipi generali del diritto ue

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