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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-239/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2019. — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contro Freistaat Thüringen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht. — Rinvio pregiudiziale – Privativa per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Deroga prevista dall’articolo 14 – Regolamento (CE) n. 1768/95 – Articolo 11, paragrafi 1 e 2 – Richieste d’informazioni – Informazioni fornite dagli organismi ufficiali – Richiesta d’informazioni sull’impiego effettivo di materiale di particolari specie o varietà – Contenuto della richiesta. — Causa C-239/18

Giurisprudenza europea62018CJ0239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata del diritto del titolare di una privativa vegetale a ottenere informazioni dagli organismi ufficiali ai sensi del regolamento n. 1768/95. Ha stabilito che la richiesta deve riferirsi a una specifica varietà protetta e non può essere formulata in termini generali per specie vegetali. Poiché la prima questione è stata risolta in senso negativo per il titolare, la Corte non ha esaminato le ulteriori questioni sull’organismo ufficiale e sui costi di elaborazione dei dati.

Rinvio pregiudiziale sull’estensione del diritto del titolare di una privativa per ritrovati vegetali di ottenere informazioni da un organismo ufficiale: la richiesta può riguardare solo la specie o deve indicare la specifica varietà protetta.

La questione giuridica

Se l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1768/95 consenta al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali di chiedere a un organismo ufficiale informazioni sull’impiego di materiale riferite alla sola specie vegetale, senza indicare la concreta varietà protetta; e, subordinatamente, se un’amministrazione che gestisce dati agricoli possa qualificarsi come organismo ufficiale tenuto a fornire tali informazioni e se possa opporre i costi di elaborazione richiesti per estrarle.

Principio di diritto

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95 va interpretato nel senso che il titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può rivolgere a un organismo ufficiale una richiesta di informazioni limitata alla specie vegetale: la domanda deve necessariamente indicare la specifica varietà protetta per la quale le informazioni sono richieste. Di conseguenza, non occorre esaminare se l’amministrazione che gestisce la banca dati agricola sia un organismo ufficiale ai sensi del regolamento né se possa negare i dati per i costi di estrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 13, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 14, regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 14, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 2100/94
  • Regolamento (CE) n. 1768/95
  • Articolo 7, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1768/95
  • Articoli 8 e 9, regolamento (CE) n. 1768/95
  • Articolo 11, regolamento (CE) n. 1768/95
  • Articolo 12, regolamento (CE) n. 1768/95
  • Regolamento (CEE) n. 1765/92

Portata del diritto di informazione del titolare di privativa vegetale

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Thüringer Oberlandesgericht, riguarda l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1768/95, nell’ambito del sistema di tutela delle privative comunitarie per ritrovati vegetali disciplinato dal regolamento (CE) n. 2100/94. La controversia opponeva la STV al Freistaat Thüringen in relazione all’accesso a dati agricoli contenuti nella banca dati InVeKoS.

Fatti e procedimento principale

La STV, che rappresenta imprese titolari di privative vegetali, aveva chiesto al Land della Turingia informazioni contenute nella banca dati InVeKoS, sostenendo che tali dati potessero rivelare se determinati agricoltori avessero utilizzato materiale di moltiplicazione di varietà protette e se potessero qualificarsi come "piccoli agricoltori". La richiesta era stata respinta e il giudice tedesco ha quindi sottoposto alla Corte due serie di questioni: in primo luogo, se il diritto di informazione ex articolo 11 del regolamento n. 1768/95 potesse essere esercitato anche a livello di specie; in secondo luogo, se l’amministrazione del Land potesse essere considerata organismo ufficiale e se potesse legittimamente negare le informazioni per gli oneri di elaborazione richiesti.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto il regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare:

  • l’articolo 13, paragrafo 2, che riserva al titolare della privativa il controllo sugli atti di produzione, riproduzione, commercializzazione e magazzinaggio del materiale varietale;
  • l’articolo 14, che introduce la deroga agricola, consentendo agli agricoltori di riutilizzare il prodotto del raccolto per la moltiplicazione in azienda a condizioni determinate;
  • l’articolo 14, paragrafo 3, che stabilisce i criteri per bilanciare interessi del costitutore e dell’agricoltore, includendo il diritto del titolare a ricevere informazioni pertinenti e, per alcune categorie, una remunerazione.

Sono poi centrali il regolamento (CE) n. 1768/95, in particolare gli articoli 7, 8, 9, 11 e 12. L’articolo 11 disciplina le richieste di informazioni rivolte agli organismi ufficiali; l’articolo 12 rinvia alla protezione dei dati personali.

Le questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la richiesta ex articolo 11, paragrafo 1, possa riguardare soltanto informazioni per specie vegetali, senza indicare una varietà protetta;
  • se l’amministrazione che gestisce la banca dati agricola sia un organismo ufficiale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, primo trattino;
  • se l’organismo possa rifiutare i dati quando la loro estrazione richieda un’elaborazione tecnica affidata a terzi con costi di circa EUR 6.000, anche se il richiedente si offre di sostenerli.

Ragionamento della Corte: interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1

La Corte ricostruisce il sistema della deroga agricola come eccezione al principio, sancito dall’articolo 13 del regolamento n. 2100/94, secondo cui gli atti relativi al materiale varietale richiedono l’autorizzazione del titolare. L’articolo 14 e il regolamento n. 1768/95 sono letti in chiave di equilibrio tra salvaguardia della produzione agricola e tutela degli interessi del costitutore.

Sul piano letterale, la Corte osserva che l’articolo 11, paragrafo 1, menziona sì informazioni sull’impiego di materiale di "particolari specie o varietà", ma impone al titolare di specificare nella richiesta "la varietà o le varietà" per cui intende ottenere le informazioni. Inoltre, la prova della titolarità riguarda, per struttura del sistema, le varietà e non le specie in generale.

Ragionamento della Corte: contesto e finalità

Sotto il profilo teleologico, il diritto di informazione serve a consentire al titolare di verificare il rispetto delle condizioni della deroga agricola e, in particolare, di far valere il proprio diritto a una remunerazione quando dovuta. La Corte rileva che estendere il diritto a richieste generiche per specie, anche nei confronti di agricoltori che non abbiano mai utilizzato varietà protette, andrebbe oltre quanto necessario per proteggere i legittimi interessi del costitutore.

La Corte valorizza anche il contesto sistematico: gli articoli 8 e 9, relativi alle richieste rivolte ad agricoltori e prestatori di servizi di trattamento, richiedono espressamente l’indicazione della varietà o delle varietà interessate. La giurisprudenza precedente, richiamata nella sentenza, aveva già limitato tali richieste alle varietà del titolare e non alle specie. Per coerenza sistematica, anche la richiesta rivolta a un organismo ufficiale deve riferirsi a una specifica varietà protetta.

Esito sulle altre questioni

Poiché la prima questione è stata risolta nel senso che una richiesta formulata solo per specie non è ammissibile, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla seconda questione. Rimangono quindi non esaminati, in questa pronuncia, sia il tema della qualificazione del Land come organismo ufficiale sia quello della possibilità di opporre gli oneri economici di elaborazione dei dati richiesti.

Dispositivo e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1768/95 deve essere interpretato nel senso che non conferisce al titolare della privativa il diritto di chiedere a un organismo ufficiale informazioni sull’impiego di materiale a livello di specie, se la richiesta non indica la particolare varietà protetta interessata. Il giudice nazionale dovrà quindi attenersi a una lettura restrittiva del diritto di accesso alle informazioni, coerente con l’assetto eccezionale della deroga agricola e con la necessità di limitare le richieste ai soli casi pertinenti rispetto a specifiche varietà protette.

Come è indicizzato

Materieprivativa comunitaria per ritrovati vegetaliesenzione agricoladiritto dell’informazioneprotezione delle varietà vegetalitutela dei dati personali

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