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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-692/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2019. — Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) – Operazioni relative alla concessione, alla negoziazione nonché alla gestione di crediti – Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti – Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale nell’ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice. — Causa C-692/17

Giurisprudenza europea62017CJ0692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esclude l’applicazione dell’esenzione IVA per le operazioni relative ai crediti quando l’operazione consiste nella cessione onerosa della posizione processuale in un’esecuzione forzata. Pur riconoscendo che l’operazione rientra nell’attività economica del soggetto passivo e può costituire una prestazione imponibile, la Corte afferma che non si tratta di concessione, negoziazione o gestione di crediti. Viene altresì esclusa l’esenzione per le operazioni relative ai crediti di cui alla lettera d), perché l’operazione riguarda il recupero di un credito giudizialmente accertato.

IVA e cessione onerosa della posizione processuale in un’esecuzione forzata: esclusione dell’esenzione per le operazioni relative ai crediti ex articolo 135, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE

La questione giuridica

Se la cessione, effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo IVA a favore di un terzo, della propria posizione processuale in un’azione esecutiva per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione giudiziale rientri nella nozione di concessione, negoziazione o gestione di crediti ai fini dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.

Principio di diritto

L’esenzione IVA prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE non si applica alla cessione onerosa, da parte di un soggetto passivo, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua posizione processuale in un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato giudizialmente, anche se tale credito nasce da un contratto concluso nell’ambito dell’attività economica del cedente. L’operazione, infatti, è soggetta a IVA come cessione di beni o prestazione di servizi a titolo oneroso e non costituisce concessione, negoziazione o gestione di crediti; inoltre non rientra nemmeno nell’esenzione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), relativa ai crediti, poiché riguarda il recupero di un credito già accertato e non un credito concesso con messa a disposizione di capitale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 25, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), direttiva 2006/112/CE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 13, parte B, lettera d), punto 1

IVA e cessione onerosa della posizione processuale in un’esecuzione forzata

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Supremo Tribunal Administrativo portoghese, riguarda l’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE in materia di esenzioni IVA. Il caso concerne la cessione a terzi della posizione processuale detenuta da una società in un procedimento esecutivo volto al recupero di un credito già riconosciuto con sentenza.

Fatti e procedimento principale

La PNC, società attiva nella mediazione immobiliare, aveva ottenuto una sentenza definitiva di condanna del proprio mandante al pagamento della commissione di mediazione, oltre IVA e interessi di mora. Poiché il debitore non aveva pagato, la società aveva promosso un’esecuzione forzata nel corso della quale era stato pignorato e poi aggiudicato alla PNC un immobile del debitore.

Successivamente, con accordo del 29 settembre 2010, la PNC aveva ceduto alla Starplant tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla propria posizione processuale nell’esecuzione, in cambio di un corrispettivo. L’amministrazione tributaria portoghese aveva ritenuto che tale importo dovesse essere assoggettato a IVA e aveva emesso atti di liquidazione complementare. Il contenzioso interno è giunto dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo, che ha chiesto chiarimenti alla Corte.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la cessione onerosa della posizione processuale in un’esecuzione per il recupero di un credito giudizialmente accertato rientrasse nella nozione di:

  • concessione di crediti,
  • negoziazione di crediti,
  • gestione di crediti, ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, che definisce soggetto passivo e attività economica;
  • gli articoli 14, 24 e 25 della direttiva, relativi rispettivamente alla cessione di beni, alla prestazione di servizi e alla cessione di beni immateriali;
  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), sulle esenzioni per operazioni relative ai crediti e ad altri strumenti finanziari;
  • la sesta direttiva 77/388/CEE, richiamata dalla parte ricorrente per continuità interpretativa.

Ragionamento della Corte: assoggettamento ad IVA dell’operazione

La Corte osserva anzitutto che l’operazione è stata compiuta da un soggetto già passivo IVA nell’ambito di un’attività economica. Anche se la cessione della posizione processuale non coincide con l’attività principale di mediazione immobiliare, essa costituisce il prolungamento diretto di tale attività, poiché nasce da un credito derivante da un contratto concluso nell’esercizio dell’attività economica imponibile della PNC.

La Corte precisa inoltre che l’operazione non può essere scomposta artificialmente in più prestazioni distinte: occorre considerarla come un’operazione unitaria. A seconda delle circostanze, essa può essere qualificata come cessione di beni oppure come prestazione di servizi; in ogni caso, rientra nell’ambito dell’articolo 2 della direttiva 2006/112/CE e quindi è soggetta a IVA.

Ragionamento della Corte: esclusione dell’esenzione per i crediti

Esaminando l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), la Corte rileva che tale disposizione riguarda operazioni di concessione, negoziazione e gestione di crediti, cioè situazioni in cui vi sia messa a disposizione di capitale o un credito con obbligo di remunerazione, normalmente mediante interessi.

Nel caso di specie, invece, la cessione della posizione processuale non comporta la concessione di un credito alla Starplant né il pagamento di interessi destinati a remunerare capitale messo a disposizione. L’operazione ha ad oggetto il trasferimento, contro corrispettivo, di tutti i diritti e gli obblighi connessi a una procedura esecutiva già avviata per il recupero di un credito giudizialmente accertato. Di conseguenza, anche se qualificata come prestazione di servizi, essa non rientra nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b).

La Corte esclude anche l’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), poiché l’operazione non concerne un credito in senso proprio, ma il recupero di un credito già accertato, dunque un’attività diversa da quelle esenti previste dalla norma.

Distinzione rispetto alla giurisprudenza invocata

La Corte distingue la presente causa dalla sentenza GFKL Financial Services, nella quale si era esaminato l’acquisto di crediti deteriorati a prezzo inferiore al nominale. Qui, invece, non vi è acquisto di crediti in sofferenza come tale, ma cessione onerosa di una posizione processuale in una procedura esecutiva connessa alla riscossione di un credito giudizialmente riconosciuto.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’esenzione per le operazioni relative alla concessione, negoziazione o gestione di crediti non si applica alla cessione onerosa, a favore di un terzo, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla posizione processuale del soggetto passivo in un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice e garantito da un diritto su un bene immobile pignorato e aggiudicato al cedente.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la decisione segnala che non ogni operazione avente ad oggetto crediti o diritti connessi al loro recupero può beneficiare dell’esenzione IVA sulle operazioni finanziarie. Quando il trasferimento riguarda la posizione processuale in un’esecuzione forzata, l’operazione va valutata come autonoma prestazione imponibile, salvo diverse specifiche circostanze di fatto che il giudice nazionale dovrà accertare sulla qualificazione materiale dell’operazione.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni ivacessione di creditirecupero creditiprestazioni di servizi

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