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Ordinanza

Ordinanza n. 15762/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM del Ministro dell'Interno del 1/4/2026 notificato in data 28/4/2026 RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO (-OMISSIS-)

Giustizia amministrativa202607240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno del 1° aprile 2026, notificato il 28 aprile 2026, che ha respinto la sua domanda di cittadinanza italiana per matrimonio. Il testo non espone i motivi di ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire gli atti posti a fondamento del diniego, in particolare la relazione dei servizi di sicurezza e il parere del Consiglio di Stato n. 39/2026.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento e ha disposto un’istruttoria ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha ordinato al Ministero dell’Interno di depositare entro il 1° febbraio 2027, in doppia busta e con le cautele indicate, la relazione dei servizi di sicurezza e il parere del Consiglio di Stato n. 39/2026, consentendo eventuali stralci e omissis per tutelare le fonti informative e l’attività di intelligence. In alternativa, l’Amministrazione dovrà depositare una relazione che esponga le specifiche ragioni per cui sarebbe ragionevole non trasmettere gli atti. La documentazione acquisita potrà essere esaminata esclusivamente dal Collegio e dal difensore, senza estrazione di copia, nella camera di consiglio fissata per il 3 febbraio 2027. La causa è stata rinviata a tale udienza; nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione resistente la relazione dei servizi di sicurezza nonché il parere del Consiglio di Stato n. 39/2026 posti a fondamento dell’atto impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, ogni altra misura ritenuta al tal fine opportuna, ovvero una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti;

    Il giudice dispone l’acquisizione istruttoria degli atti che hanno fondato il diniego, contemperando le esigenze di difesa con la tutela delle fonti informative e dell’attività di intelligence; se l’Amministrazione ritiene di non trasmetterli, deve esporre le specifiche ragioni di tale scelta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Il provvedimento richiama le disposizioni sulla protezione dei dati personali quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento amministrativo è fondato su atti contenenti informazioni sensibili per la sicurezza o l’intelligence, il giudice può disporne l’acquisizione con cautele idonee a proteggere le fonti e a non pregiudicare le attività informative.
  • Se l’Amministrazione ritiene di non poter trasmettere gli atti posti a fondamento del provvedimento, può essere richiesta una relazione che indichi le specifiche ragioni per cui la mancata trasmissione sarebbe ragionevole; le modalità di esame della documentazione possono essere limitate per contemperare la difesa e la riservatezza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeCittadinanza
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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