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Sentenza

Sentenza n. 887/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza ordinare l'ottemperanza al MIM della sentenza n. 1/2025 emessa dal Tribunale di Siracusa il 07/01/2025 nel procedimento RG n. 591/2024, disponendo di provvedere alla attivazione, in favore della ricorrente, della carta elettronica a lei spettante accreditandovi la somma di € 2.000,00.

Giustizia amministrativa202502323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza chiedendo l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Siracusa, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente, accreditandovi € 2.000,00. Ha dedotto il perdurante inadempimento ministeriale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché regolarmente evocato, non si è costituito e non ha provato l'avvenuta esecuzione o il pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione e delle regole sul deposito del ricorso, nonché l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, rilevando che l'amministrazione non aveva contestato l'idoneità del titolo né dimostrato fatti estintivi, modificativi o impeditivi, come l'avvenuto pagamento. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale. Ha escluso il compenso del commissario, ritenendo applicabile per analogia la disciplina sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale indicato dalla norma.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disposizione disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal codice.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Ai fini dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è rilevante la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta esecuzione o il pagamento.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina relativa all'assenza di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo puntuale di attribuzione o pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione debitrice che intenda opporre l'avvenuta esecuzione o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo risultante dal giudicato deve fornire la relativa prova; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto riconducibile all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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