Sentenza del 07/03/2019 n. 1448 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Società estinta - difetto capacità processuale - ricorso - inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, concernente IRES e IRAP, contestando anche la validità della notifica effettuata a una società già cancellata dal Registro delle imprese e riproponendo nel merito l'illegittimità dell'accertamento. Tuttavia, la cancellazione era avvenuta prima della notifica dell'avviso e della proposizione del ricorso, con conseguente mancanza originaria della capacità processuale e della legittimazione ad agire della società.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo insanabile e originario il vizio derivante dall'estinzione della società. È stata esclusa l'applicazione retroattiva dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014. Le spese di giudizio sono state compensate. La sentenza non ha convalidato l'avviso di accertamento, che, essendo stato notificato a una società estinta, non poteva produrre effetti nei suoi confronti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4
La disposizione non è stata applicata perché ritenuta non retroattiva; pertanto, non poteva incidere sulla situazione di una società già cancellata anteriormente ai fatti rilevanti.
Cassazione civile, sentenze n. 6743/2015 e n. 5736/2016
Cass. n. 6743/2015 e n. 5736/2016
Sono richiamate a sostegno del principio secondo cui l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 non ha efficacia retroattiva.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese comporta, in linea generale, la sua estinzione e la perdita della capacità processuale e della legittimazione ad agire.
- Se la società era già estinta prima della notifica dell'atto tributario e della proposizione del ricorso, il giudizio promosso in suo nome è affetto da un vizio originario e insanabile e deve essere dichiarato inammissibile.
- Il giudice non esamina normalmente i motivi di merito dell'accertamento quando rileva preliminarmente l'inesistenza della capacità processuale del soggetto ricorrente.
- La notifica di un atto tributario a una società già estinta non equivale necessariamente alla convalida dell'atto e, secondo la pronuncia, non consente all'atto di produrre effetti nei confronti della società estinta.
- Le norme che disciplinano gli effetti fiscali della cancellazione societaria non possono essere applicate retroattivamente in assenza di una specifica previsione.
- Prima di proporre un ricorso è essenziale verificare la situazione della società nel Registro delle imprese alla data della notifica dell'atto e dell'instaurazione del giudizio.
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