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Sentenza

Sentenza n. 148/2026 - Pescara, Sezione 1

per l''annullamento del provvedimento di daspo comminato dalla Questura di Chieti

Giustizia amministrativa202500015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Chieti che disponeva un DASPO della durata di due anni, con divieto di accesso e ulteriori prescrizioni connesse a un incontro di calcio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 6-bis della medesima legge, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, difetto e indeterminatezza della motivazione, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, il ricorrente ha negato di avere partecipato attivamente a episodi di violenza durante l'incontro, sostenendo di essere stato egli stesso aggredito. Ha inoltre evidenziato che il provvedimento lo aveva erroneamente qualificato come giocatore della squadra ASD Casolana, mentre all'epoca militava nel Lanciano Calcio 1920. La ricostruzione amministrativa si fondava principalmente sulle dichiarazioni di soggetti appartenenti alla squadra avversaria o comunque riconducibili a essa. Il referto arbitrale e le successive dichiarazioni dell'arbitro apparivano invece incompatibili con tale ricostruzione, riferendo condotte ingiuriose e provocatorie poste in essere dalla parte avversa e negando di avere assistito ad aggressioni commesse dal ricorrente. Non erano stati sentiti gli altri componenti della terna arbitrale, pur presenti ai fatti. Il ricorrente ha altresì contestato la durata biennale del DASPO, superiore al minimo edittale, in assenza di una motivazione specifica e senza considerare la sua attività calcistica agonistica e professionale, nonché l'indeterminatezza dei luoghi soggetti al divieto di transito e sosta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO e gli atti connessi. Ha ritenuto fondate, congiuntamente, le censure relative ai presupposti della misura, al difetto di istruttoria e alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il DASPO, pur avendo natura preventiva e consentendo all'autorità un'ampia discrezionalità, richiede l'accertamento di una condotta concretamente imputabile al destinatario, idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell'ordine pubblico. Nel caso concreto il quadro probatorio era non univoco e in parte contraddittorio: le accuse provenivano soprattutto da soggetti riconducibili alla parte avversa, mentre il referto arbitrale e le dichiarazioni dell'arbitro smentivano la ricostruzione posta a base del provvedimento. L'istruttoria era inoltre lacunosa, anche per la mancata acquisizione delle dichiarazioni degli altri arbitri, e il provvedimento conteneva l'erronea indicazione della squadra di appartenenza del ricorrente. Il giudice ha escluso ogni automatismo tra denuncia penale e applicazione del DASPO, rilevando che la misura richiede una valutazione autonoma della pericolosità personale. Ha inoltre ritenuto illegittima la durata biennale, poiché superiore al minimo di un anno e non sorretta da una motivazione, anche sintetica, sulle ragioni della concreta graduazione temporale, nonostante l'incidenza della misura sull'attività agonistica e professionale del destinatario. Infine, ha ravvisato l'illegittimità dell'indeterminatezza dei luoghi interessati dal divieto, in violazione dell'obbligo di indicazione specifica previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni fattuali.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 401/1989

    Il DASPO può essere adottato solo nei confronti di soggetti la cui condotta concreta, violenta o comunque pericolosa, sia riconducibile alle fattispecie previste dalla norma; i luoghi oggetto del divieto devono essere indicati in modo specifico e preciso.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    inferiore a un anno e superiore a cinque anni

    La durata del divieto è graduabile discrezionalmente dall'amministrazione tra il minimo e il massimo edittale, ma la scelta di una durata superiore al minimo deve essere motivata in relazione alle circostanze concrete.

  • art. 6-bis l. 401/1989

    È richiamato tra le disposizioni dedotte dal ricorrente, senza che la decisione ne sviluppi un'autonoma applicazione.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    È richiamato tra le norme poste a fondamento della censura partecipativa, senza autonoma statuizione specifica nel dispositivo motivazionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO ha natura preventiva e discrezionale, ma può essere adottato solo sulla base di una condotta concreta, personalmente riferibile al destinatario, che rientri nelle fattispecie tassative previste dall'art. 6 della legge n. 401/1989 e sia idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell'ordine pubblico.
  • Ai fini dell'adozione del DASPO non è necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, ma l'amministrazione deve dimostrare, sulla base di elementi di fatto anche indiziari valutati secondo un criterio prossimo al più probabile che non, la riferibilità al destinatario della condotta violenta e la sua concreta pericolosità per l'ordine o la sicurezza pubblica.
  • La denuncia o il deferimento all'autorità giudiziaria non determinano automaticamente l'applicazione del DASPO: l'autorità di pubblica sicurezza deve svolgere una valutazione autonoma e motivata della pericolosità personale del destinatario.
  • Quando gli elementi istruttori sono non univoci o contraddittori, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria adeguata e completa, acquisendo le fonti conoscitive rilevanti e dando conto nella motivazione delle ragioni per cui ritiene attendibile una ricostruzione dei fatti rispetto alle alternative.
  • La durata del DASPO, se fissata oltre il minimo edittale, deve essere sorretta da una motivazione, anche sintetica, riferita alle circostanze concrete e idonea a rendere verificabile la congruità e coerenza della graduazione temporale.
  • I luoghi soggetti al divieto di accesso, transito o sosta devono essere specificamente indicati, con criteri di delimitazione sufficientemente chiari e precisi.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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