Cassazione Penale, Sentenza n. 20252/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per furto pluriaggravato (art. 624, 625 c.p.), lamentando: 1) violazione del principio del ragionevole dubbio in quanto la condanna si fondava su dichiarazioni di testi che non avevano visto l'imputato; 2) errata qualificazione giuridica del fatto come furto aggravato anziché come semplice danneggiamento; 3) manifesta illogicità per il mancato riconoscimento del vizio totale di mente (era stato riconosciuto solo vizio parziale, sulla base di perizie di altri procedimenti); 4) carenza di motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche. In sede di cassazione è stato inoltre valutato il mutamento normativo intervenuto con il d.lgs. n.150/2022 che ha reso il delitto di furto pluriaggravato procedibile a querela di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, per effetto del d.lgs. n.150/2022 (art.2), il reato contestato è divenuto procedibile a querela di parte e negli atti non risulta depositata alcuna querela nei termini di legge (termine indicato in relazione all'art.85 del decreto). La Suprema Corte ha rilevato che non erano presenti elementi tali da dimostrare l'innocenza manifesta dell'imputato né l'incontrovertibile insussistenza del fatto, pertanto non era possibile mantenere la condanna; ne consegue l'annullamento dell'azione penale per mancanza di querela. Decisione emessa il 3 maggio 2023.
Norme richiamate
d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022, art. 2
Ha stabilito che il delitto di furto pluriaggravato è procedibile a querela di parte; la Corte ha ritenuto che, in assenza di querela esercitata nei termini, l'azione penale non poteva essere proseguita, comportando l'annullamento della sentenza
d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022, art. 85 (richiamato sul termine)
Indica il termine per l'esercizio della querela da parte della persona offesa; la corte ha verificato che il termine era scaduto (30 marzo 2023) senza che fosse presentata querela
art. 624 e art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.
Norme che configurano il reato contestato in imputazione (furto aggravato pluriaggravato); la decisione ha preso atto della qualificazione originaria ma ha annullato la sentenza per ragioni di procedibilità a querela
Cass. sez. U., n.41050 del 21/6/2018 (Rv.273551)
Principio espresso: la sopravvenienza della procedibilità a querela non incide sul cosiddetto 'giudicato sostanziale'; la Corte di Cassazione ha comunque valutato la mutata procedibilità ai fini dell'annullamento per inammissibilità dell'azione penale
Massime di principio
- Se una norma successiva rende un reato procedibile solo a querela di parte, l'assenza di querela tempestivamente esercitata può determinare l'annullamento delle sentenze di condanna per mancata procedibilità, anche in sede di cassazione.
- La sopravvenuta mutazione del regime di procedibilità incide sulla continuità dell'azione penale: se non è stata esercitata la querela nei termini, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per carenza di azione penale, purché non emergano elementi di prova tale da dimostrare l'innocenza manifesta dell'imputato.
- Il mutamento legislativo non prevale sul 'giudicato sostanziale' già formato, ma può essere rilevante per l'ammissibilità della prosecuzione del processo quando la procedibilità diventi una condizione necessaria e non sia stata soddisfatta.
- In situazioni analoghe, il difensore deve verificare tempestivamente se la persona offesa ha presentato querela nei termini e, se del caso, proporre eventuali eccezioni di procedibilità; in assenza di querela, è possibile chiedere l'annullamento del procedimento.
- Le contestazioni relative a valutazioni probatorie (es. affidabilità di testi, qualificazione giuridica del fatto, riconoscimento di vizio di mente) rimangono sindacabili in cassazione, ma se interviene una causa estintiva o impeditiva della procedibilità la questione processuale di mancanza di querela prevale e può portare all'annullamento senza valutare nel merito tutte le censure.
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