Sentenza del 11/11/2021 n. 8049 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello dell'AdER è stato accolto: la Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente per mancata impugnazione nei termini delle cartelle esattoriali (violazione art.21 Dlgs 546/1992). Pertanto i vizi delle cartelle sottese non possono più essere fatti valere. Sono compensate le spese del primo grado e il contribuente è condannato al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in euro 450 oltre accessori.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. xxxxxxx per euro 3.423,58 e del contestuale preavviso di fermo amministrativo sul veicolo. Il contribuente eccepiva per varie cartelle: consorzio di bonifica 2016 (euro 23,61) e 2017 (euro 1.972,86) asseritamente non dovute sulla base della sentenza Corte Cost. n.188/2018; canone acqua 2013-2014 (euro 822,46) e diritto annuale CCIAA 2014 asseritamente prescritti; eventuali IRAP 2015 per i quali si contestava la mancata notifica. In primo grado la CTP di Caserta aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica delle cartelle sottese. In appello l'AdER ha prodotto le prove di notifica via PEC delle cartelle (date: 01/12/2017, 20/07/2018, 20/07/2018, 18/04/2019), ha invocato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.21 Dlgs 546/1992 e la possibilità di produrre nuovi documenti in appello richiamando giurisprudenza consolidata (art.58 comma 2 Dlgs 546/1992 e ordinanza Cass. n.5607/2021).
Norme richiamate
art. 21, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546
Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo
La notifica della cartella esattoriale rende imponibile e opponibile la pretesa e, se non impugnata entro 60 giorni, determina l'inammissibilità di successivi ricorsi fondati sui vizi della cartella stessa
art. 58, comma 2, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546
Consente la produzione in grado d'appello di documenti non prodotti in primo grado anche senza provare causa non imputabile della mancata produzione; la giurisprudenza di legittimità ammette la produzione della prova di notifica in appello
Sentenza Corte Costituzionale n. 188/2018
Principio invocato dal contribuente secondo cui l'estraneità all'obbligo di pagamento del consorzio di bonifica può derivare dalla mancata indicazione del perimetro di contribuenza e dalla mancata valutazione dell'immobile nel piano di classifica; tuttavia, anche domande fondate su questa sentenza sono inammissibili se la cartella che le contiene non è stata impugnata nei termini
Ordinanza Cassazione n. 5607/2021 (giurisprudenza)
Conferma che l'art.58 comma 2 consente la produzione in appello di nuovi documenti, dunque l'Amministrazione poteva produrre in appello le prove di notifica non esibite in primo grado
Massime di Cassazione richiamate (es. Cass. n.1901/2020, n.4058/2021, n.29978/2018)
Giurisprudenza che afferma l'irretrattabilità del credito e la decadenza del contribuente a far valere vizi delle cartelle non impugnate nei termini
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento equivale a notifica del ruolo: se non viene impugnata entro 60 giorni ai sensi dell'art.21 Dlgs 546/1992, il contribuente perde la possibilità di contestare in seguito i vizi sostanziali della pretesa tributaria.
- La prova della notifica delle cartelle può essere prodotta anche in appello (art.58 comma 2 Dlgs 546/1992 e giurisprudenza della Cassazione); pertanto l'Amministrazione può sanare in appello l'omessa produzione documentale del primo grado.
- La mera circostanza che una pretesa potesse essere prescritta o non dovuta (es. per effetto di sentenze costituzionali) non vale a preservare il diritto a contestarla se la cartella che la enuncia non è stata impugnata nei termini.
- In presenza di intimazione di pagamento e preavviso di fermo, prima di impugnare è fondamentale verificare e, se possibile, provare le date e le modalità di notifica delle cartelle pregresse: se la notifica è avvenuta, l'impugnazione tardiva è probabilmente inammissibile.
- Difesa pratica: conservare e produrre subito ogni prova di mancata notifica (relate, ricevute PEC, atti illeggibili), impugnare tempestivamente le cartelle entro 60 giorni; se si scopre la notifica solo dopo, valutare attentamente la fondatezza di eccezioni processuali e di merito e considerare la possibilità di impugnare la notifica stessa ove sussistano vizi formali rilevabili.
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