Cassazione Penale, Sentenza n. 16559/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) la ricettazione (art. 648 c.p.) per carenza di prove sulla provenienza illecita degli attrezzi trovati in disponibilità del ricorrente, l'assenza di denuncia e la possibile disponibilità da parte di conviventi; 2) il tentato furto aggravato (art. 625 n.5 c.p.) per mancanza della condizione di procedibilità (querela), già resa necessaria dalla riforma che ha riclassificato molte ipotesi di furto come procedibili a querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato senza rinvio la condanna relativa al tentato furto (capo b) per mancanza della querela (improcedibilità). Ha annullato con rinvio la parte relativa alla ricettazione (capo c) disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per una nuova valutazione sulla sussistenza del reato di ricettazione e per la ridefinizione del trattamento sanzionatorio, tenendo conto dell'improcedibilità del tentato furto. L'affermazione di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale (capo a) è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La Corte rileva che, ai fini della ricettazione, è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto da cui deriverebbe la provenienza illecita della cosa; non basta la mera detenzione di oggetti senza elementi che ne attestino l'origine furtiva.
art. 624 cod. pen. (con riferimento al comma 3)
In base alla riforma citata, molte ipotesi di furto sono divenute procedibili a querela eccetto le ipotesi previste dall'art. 624, comma 3; quindi, per le fattispecie ricadenti nella categoria procedibile a querela la mancata querela comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
art. 625 n. 5 cod. pen.
Riguarda il tentato furto aggravato: la Corte ha ritenuto che, per la fattispecie contestata, manca la condizione di procedibilità (querela) alla luce della riclassificazione normativa, con conseguente annullamento della condanna per quella voce.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Nella fase di cassazione il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto secondo la disposizione richiamata; è norma procedurale che ha determinato la modalità di trattazione, non il merito.
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha inciso sulla riclassificazione delle fattispecie di furto riportandone molte nell'ambito dei reati procedibili a querela, principio che la Corte ha applicato per valutare la sussistenza della condizione di procedibilità.
riforma c.d. "Cartabia"
La pronuncia richiama la riforma come fattore che ha modificato la procedibilità di molte fattispecie di furto; la Corte osserva che per i reati recentemente ricondotti alla querela va verificata la presenza della querela o dei termini per proporla.
Massime di principio
- Dopo la riforma che ha riclassificato molte ipotesi di furto come procedibili a querela, la mancanza della querela determina l'improcedibilità dell'azione per quelle fattispecie e l'annullamento della condanna.
- Per il reato di ricettazione è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto (es. furto) e fornire elementi che colleghino la provenienza illecita degli oggetti al detenente; la sola rinvenuta disponibilità non è sufficiente senza elementi addizionali (denuncia, segni di furto, prove indirette).
- La presenza di conviventi o terzi che potrebbero avere disponibilità sugli oggetti impone al giudice di valutare la prova del nesso di disponibilità specifico con l'imputato; l'incertezza su tale nesso può inficiare una condanna per ricettazione.
- Quando la condanna per un reato presupposto è censurata per questioni di procedibilità, ciò può incidere sia sulla qualificazione che sul trattamento sanzionatorio di altri reati contestati nello stesso procedimento, rendendo necessaria una rinnovata valutazione del giudice di merito.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio se la mancanza di condizione di procedibilità è manifesta; tuttavia, quando mancano accertamenti probatori necessari (ad es. sull'origine illecita di cose), dispone il rinvio per nuovo esame.
- Le questioni procedurali (modalità del contraddittorio, celebrato anche in forma scritta) non incidono sul merito delle esigenze probatorie richieste per reati contro il patrimonio.
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