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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01558/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di atti con cui una società conferente partecipò a un aumento di capitale di altra società mediante conferimento di un compendio immobiliare del valore stimato di euro 211.000, gravato da mutuo ipotecario, e poco dopo cedette la partecipazione così acquisita a una socia per euro 65.000, prezzo regolato in compensazione di preesistenti crediti della cessionaria. Due creditori della società conferente agirono per far dichiarare la simulazione assoluta o, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di conferimento e cessione. Il Tribunale accolse la domanda revocatoria, la Corte d’appello confermò, e i soccombenti ricorsero in cassazione con otto motivi: difetto di competenza del Tribunale di Venezia, errata valutazione dell’eventus damni, omesso esame della partecipazione sociale acquisita e della situazione economica della società conferitaria, irrilevanza dell’ipoteca sul bene, errata affermazione della scientia damni in capo al terzo, omesso esame di fatti decisivi relativi alla posizione del legale rappresentante e alla riorganizzazione societaria, e erronea esclusione della rilevanza di una giustificazione economica degli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia d’impresa dello stesso ufficio non attiene alla competenza, ma alla ripartizione interna degli affari, e perché non era stata proposta una valida eccezione di incompetenza territoriale. Ha dichiarato inammissibili i motivi su eventus damni e scientia damni perché la Corte d’appello si era attenuta ai principi consolidati: per la revocatoria è sufficiente che l’atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito; la sostituzione di immobili con partecipazioni societarie costituisce una modificazione patrimoniale idonea a integrare il pregiudizio; la presenza di ipoteca non esclude l’eventus damni; per gli atti onerosi, la conoscenza specifica del debito non è necessaria, essendo sufficiente la consapevolezza del pregiudizio per il creditore, accertabile anche per presunzioni. I motivi fondati su omesso esame di fatti decisivi sono stati inoltre ritenuti inammissibili per la presenza di doppia conforme, non essendo state indicate le divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Il ricorso incidentale condizionato dei creditori è rimasto assorbito. I ricorrenti principali sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria è esperibile quando l’atto dispositivo renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito; per gli atti onerosi è richiesta la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo, prova che può essere anche presuntiva.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2, 3, 5

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati in relazione ai vizi dedotti, ma quelli che miravano a una nuova valutazione del merito o non rispettavano i limiti del vizio motivazionale sono stati dichiarati inammissibili.

  • art. 38 c.p.c.

    La doglianza sulla competenza territoriale è stata ritenuta infondata/inammissibile perché non risultava proposta una specifica eccezione valida e perché la ripartizione tra sezioni dello stesso tribunale non integra questione di competenza.

  • artt. 3 e 4 D.lgs. 168/2003

    Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia d’impresa dello stesso ufficio giudiziario è qualificato come ripartizione interna degli affari e non come questione di competenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato, che è rimasto assorbito per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria non occorre provare la compromissione totale del patrimonio del debitore: è sufficiente che l’atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
  • La sostituzione di un bene immobile con partecipazioni societarie può integrare l’eventus damni, perché la partecipazione è normalmente soggetta a maggiori oscillazioni di valore e rende meno certa la garanzia patrimoniale.
  • La presenza di un’ipoteca sul bene alienato non esclude automaticamente il pregiudizio revocatorio, dovendosi valutare prognosticamente l’idoneità dell’atto a pregiudicare le ragioni creditorie anche rispetto alla possibile futura attenuazione o cessazione della garanzia.
  • Per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, la scientia damni richiede la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, senza necessità di conoscenza specifica di tutti i debiti o delle loro caratteristiche.
  • La prova della scientia damni può essere raggiunta anche per presunzioni, e l’apprezzamento del materiale probatorio è riservato al giudice di merito se la motivazione è congrua.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La distinzione tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia d’impresa dello stesso tribunale concerne l’organizzazione interna dell’ufficio e non la competenza in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRevocatoria ordinariaAzione revocatoriaAccollo ed espromissione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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