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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 1403/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.03.2024

Giustizia amministrativa202502181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1403/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1403/2024, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale era stato accertato il diritto della docente a beneficiare della carta elettronica per le annualità indicate nel titolo ed era stato disposto il pagamento delle somme dovute. La sentenza era stata ritualmente notificata all'Amministrazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'Amministrazione. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti; inoltre, il Ministero non aveva contestato il credito nell'an e nel quantum né aveva documentato l'avvenuta esecuzione. Il Tribunale ha quindi accertato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura della ricorrente. Il commissario dovrà poi trasmettere una relazione alla Sezione. Nessun compenso ulteriore è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente pubblico cui le funzioni commissariali sono state attribuite in connessione con i compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza dell'Amministrazione a un giudicato e impartire le prescrizioni necessarie alla sua esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni in esecuzione di un titolo esecutivo; decorso tale termine senza pagamento, può essere accertata l'inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle pubbliche amministrazioni.
  • L'assenza di contestazioni dell'Amministrazione sull'esistenza e sull'ammontare del credito, unita alla mancata prova di pagamenti anche parziali, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia e di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l'Amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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