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Sentenza

Sentenza n. 9243/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202511208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere della Commissione Centrale ex art. 10 d.l. n. 8/1991 del 18 giugno 2025 e del 2 luglio 2025, relative alla capitalizzazione delle misure di assistenza e all’informazione sulle possibili conseguenze della sussistenza di debiti erariali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera del 2 luglio 2025, nonché quella del 18 giugno 2025, sostenendo che la Commissione Centrale avesse subordinato l’effettiva erogazione delle somme riconosciute a titolo di capitalizzazione delle misure di assistenza alla previa regolarizzazione dei debiti tributari, in applicazione dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973. In particolare, il ricorrente ha contestato la previsione secondo cui il Servizio centrale di protezione avrebbe dovuto informarlo che la sussistenza di debiti erariali avrebbe potuto determinare il pignoramento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle somme liquidabili a titolo di capitalizzazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto. Dall’esame letterale della delibera del 2 luglio 2025 risulta che la Commissione Centrale ha riconosciuto la capitalizzazione nella massima estensione e ne ha disposto l’erogazione, subordinandola esclusivamente all’intestazione al collaboratore dell’immobile oggetto del progetto di reinserimento sociale. La previsione relativa ai debiti erariali ha natura meramente informativa: non introduce una condizione sospensiva o impeditiva dell’erogazione, ma avverte il destinatario delle possibili conseguenze previste dalla legge, qualora sussistano debiti tributari. Inoltre, non risultava adottato alcun concreto provvedimento dell’Amministrazione finanziaria di compensazione o pignoramento. L’eventuale interesse a ricorrere sarebbe sorto soltanto con l’adozione di un atto effettivo di compensazione o pignoramento, da impugnare davanti al giudice munito di giurisdizione. Il giudice ha pertanto rilevato che il ricorso si fondava su una mera eventualità futura e ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 10 d.l. n. 8/1991

    La delibera impugnata riguarda le misure di assistenza e la capitalizzazione riconosciute nell’ambito dello speciale programma di protezione dei collaboratori di giustizia.

  • art. 10 d.m. n. 161/2004

    È richiamato con riferimento alle misure di assistenza e alla capitalizzazione destinate al reinserimento sociale del collaboratore.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    La sua eventuale applicazione alle somme derivanti dalla capitalizzazione non è stata concretamente attuata nel caso esaminato; la delibera si è limitata a informare il destinatario delle possibili conseguenze della sussistenza di debiti erariali.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre previamente alle parti i possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • art. 133 c.p.a.

    Non è espressamente richiamato nel testo; il giudice ha tuttavia evidenziato la possibile estraneità alla giurisdizione amministrativa della controversia concernente la compensazione tra crediti e debiti erariali, richiamando un precedente del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e non può fondarsi su mere evenienze future ed eventuali; in assenza di una lesione attuale della posizione giuridica, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
  • Una previsione meramente informativa contenuta in un provvedimento amministrativo, con cui il destinatario viene avvertito delle conseguenze che la legge collega a una determinata situazione, non costituisce di per sé una condizione sospensiva o impeditiva dell’esercizio del diritto riconosciuto dal provvedimento.
  • Quando l’amministrazione riconosce ed eroga una prestazione, subordinandola a una sola condizione espressamente indicata, l’avviso relativo a possibili future iniziative di altra amministrazione non può essere interpretato come introduzione di un’ulteriore condizione non prevista nell’atto.
  • L’interesse a impugnare eventuali misure di compensazione o pignoramento sorge soltanto con l’adozione di un concreto atto lesivo; prima di tale momento, la contestazione della loro possibile futura adozione è prematura.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizione

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