Risposta n. 376 del 10/09/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa banca ritiene che il bollo non sia dovuto per difetto del presupposto di territorialità, sostenendo che le comunicazioni sarebbero materialmente emesse dai soggetti esteri coinvolti nel rapporto trilatero e, quindi, non riconducibili alla banca italiana ai fini dell’imposta.
Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative a conti deposito per non residenti collocati in Germania.
Il quesito
La banca istante chiede se le comunicazioni periodiche da inviare alla clientela sui conti deposito per non residenti in Italia, collocati in Germania tramite una piattaforma e un intermediario esteri, siano soggette all’imposta di bollo ex articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642/1972.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’imposta di bollo sia dovuta. La banca italiana è qualificabile come ente gestore del prodotto finanziario e, in quanto tale, deve predisporre e inviare le comunicazioni periodiche alla clientela, anche se il prodotto è collocato all’estero e la clientela è non residente. Le comunicazioni relative al conto deposito rientrano quindi nell’ambito dell’articolo 13, comma 2-ter, e sono soggette all’imposta proporzionale del 2 per mille, dovuta almeno una volta l’anno o alla chiusura del rapporto.
Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a conti deposito per non residenti
L’interpello riguarda il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle comunicazioni periodiche relative a un conto deposito offerto a clienti non residenti in Italia, collocato in Germania tramite una piattaforma internet e un intermediario esteri. Il nodo interpretativo è se tali comunicazioni rientrino nell’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972, nonostante la struttura transfrontaliera dell’operazione.
Fattispecie rappresentata
La banca istante opera nell’ambito della raccolta diretta e svolge attività bancaria all’estero in libera prestazione di servizi, senza succursali. In partnership con una società terza ha avviato il collocamento online del prodotto denominato “Conto ALFA - Conto deposito per non residenti”, destinato esclusivamente a clientela non residente in Italia, al momento solo tedesca.
L’operazione si basa su un contratto trilaterale sottoscritto nel 2017 con la società che gestisce la piattaforma e con un altro intermediario. La piattaforma consente ai clienti residenti in Germania di accedere alle offerte di conti deposito di varie banche aderenti, tra cui la banca istante, e svolge anche attività di marketing.
Il cliente apre un conto corrente di appoggio presso l’intermediario estero, tramite il quale transitano tutte le movimentazioni di denaro verso e dal conto deposito. L’intermediario svolge inoltre, in fase di apertura, attività istruttorie e adempimenti antiriciclaggio, oltre alle certificazioni FATCA e ad altri obblighi informativi.
Modalità operative del rapporto
Nel contratto è previsto che:
- l’intermediario estero trasmetta alla banca la documentazione identificativa del cliente;
- la banca apra il conto deposito e confermi l’apertura alla società di piattaforma e all’intermediario;
- l’intermediario avvii i pagamenti dal conto corrente di appoggio verso il conto deposito;
- la banca confermi la ricezione del pagamento e le condizioni di deposito alla società di piattaforma, che a sua volta informa il cliente.
Sul piano documentale, la banca fornisce l’estratto conto del conto deposito tramite la piattaforma:
- all’apertura del conto;
- alla chiusura;
- al roll-over;
- in ogni caso almeno una volta l’anno.
Inoltre, la banca deve trasmettere al cliente, sempre tramite la piattaforma, un estratto conto utile ai fini della dichiarazione dei redditi entro la fine di febbraio dell’anno successivo, con evidenza degli interessi. La società di piattaforma inoltra poi al cliente i documenti emessi dalla banca. È precisato anche che, poiché la banca non capitalizza annualmente gli interessi, la piattaforma si è proposta di produrre autonomamente gli estratti conto; ai fini dichiarativi, l’intermediario estero produce un estratto riepilogativo di tutti i depositi collocati presso le diverse banche per ciascun cliente.
Quesito del contribuente
La banca chiede se, per tali comunicazioni relative ai conti deposito per non residenti collocati in Germania attraverso la rete di marketing descritta, debba applicare l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972.
Soluzione interpretativa proposta
La banca sostiene che l’imposta non sia dovuta, perché mancherebbe il presupposto territoriale. Secondo l’istante, le comunicazioni non dovrebbero presumersi inviate dalla banca italiana, ma sarebbero effettivamente emesse dai soggetti esteri coinvolti nel rapporto trilatero, ossia la società di piattaforma e l’intermediario estero. In ogni caso, poiché le comunicazioni sarebbero formate materialmente all’estero, dovrebbe prevalere il criterio territoriale e quindi restare esclusa l’imposta di bollo.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972, che assoggetta a bollo proporzionale del 2 per mille le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali;
- la nota 3-ter al medesimo articolo, secondo cui la comunicazione si considera comunque inviata almeno una volta l’anno anche se non vi è obbligo di invio o di redazione, con imposta dovuta almeno annualmente o alla chiusura del rapporto;
- il DM 24 maggio 2012, articolo 1, lettera a), che definisce l’"ente gestore" come il soggetto che esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa secondo il TUB;
- la definizione di "cliente" richiamata dal medesimo decreto, che prescinde dalla residenza;
- le circolari n. 48 del 21 dicembre 2012 e n. 15 del 10 maggio 2013, già intervenute in materia.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che l’imposta sia applicabile. In primo luogo osserva che il comma 2-ter dell’articolo 13 prevede l’imposta di bollo proporzionale del 2 per mille per le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, includendo espressamente anche i depositi bancari e postali.
Richiama poi la nota 3-ter, secondo cui la comunicazione si considera comunque inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche se non sussiste un obbligo di invio o di redazione; di conseguenza, l’imposta è dovuta una volta all’anno o alla chiusura del rapporto.
Quanto all’ambito soggettivo e territoriale, l’Agenzia chiarisce che il tributo si applica alle comunicazioni relative a prodotti finanziari detenuti per il tramite di un ente gestore che esercita attività bancaria, finanziaria o assicurativa sul territorio della Repubblica. Nel caso esaminato, la banca istante è qualificabile come ente gestore, poiché opera secondo le disposizioni del d.lgs. n. 385/1993, e in particolare dell’articolo 16.
Inoltre, il cliente è tale indipendentemente dalla residenza, sicché la circostanza che i destinatari siano non residenti non esclude l’applicazione dell’imposta.
Valutazione del caso concreto
Dall’assetto contrattuale emerge che il soggetto che gestisce il rapporto di conto deposito è la banca italiana, la quale deve comunicare al cliente l’estratto conto del deposito per rendicontare annualmente il valore del prodotto e gli interessi, anche ai fini dichiarativi.
La piattaforma estera svolge funzioni di collocamento, intermediazione e inoltro documentale, mentre l’altro intermediario cura l’identificazione del cliente, l’istruttoria, gli adempimenti antiriciclaggio e il conto corrente di appoggio. Tuttavia, queste circostanze non spostano il presupposto dell’imposta, poiché le comunicazioni che rilevano sono quelle predisposte dalla banca quale gestore del prodotto finanziario.
Conclusione
L’Agenzia conclude che le comunicazioni periodiche al cliente relative al conto deposito per non residenti rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642/1972 e sono quindi soggette all’imposta di bollo. Il fatto che il prodotto sia collocato in Germania e che intervengano soggetti esteri nella distribuzione e trasmissione dei documenti non esclude l’imposizione, poiché la banca italiana resta l’ente gestore tenuto alla rendicontazione periodica del rapporto.
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