Sentenza n. 1866/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 694/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica del docente con accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2024-2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già docente a tempo determinato, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso n. 694/2025, depositata il 13 settembre 2025 e notificata al Ministero il 24 settembre 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2024-2025. Ha dedotto che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito il giudicato e ha chiesto che fosse ordinata l’esecuzione, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha verificato che ricorrevano i presupposti processuali per l’ottemperanza: la sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Ha accolto la domanda principale, rilevando che l’inadempimento non era contestato, e ha ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica e accreditare l’importo stabilito nel titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, provvederà il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, nominato commissario ad acta, entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico; è ammessa la subdelega e non è riconosciuto compenso al commissario. Ha respinto la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la misura può essere negata per altre ragioni ostative, valutate discrezionalmente dal giudice; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori, giustificavano il mancato pagamento della penalità. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, ed è stata notificata all’Amministrazione in data 24 settembre 2025.
Il TAR ritiene soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato del titolo e la sua notificazione all’Amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il TAR considera rispettate le condizioni previste dalla disposizione per procedere all’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
In conformità alla domanda proposta, l’Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma sopra indicata, come determinata nel titolo azionato in questa sede.
L’obbligo esecutivo comprende la costituzione della Carta elettronica del docente e l’accredito dell’importo riconosciuto dal giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Orbene, il Collegio ritiene, alla luce della richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria (e dell’orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte.
La penalità di mora può essere negata in presenza di ragioni ostative concrete, la cui rilevanza è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; nel caso deciso, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico hanno giustificato il diniego.
art. 115 c.p.c.
Va anche detto, come già evidenziato dal TAR Lazio nella citata sentenza n. 3101/2018, che tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori.
Le circostanze relative alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico possono essere considerate dal giudice quali fatti notori ai fini della valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e la sua notificazione all’Amministrazione, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma il giudice può negarla quando ricorrano, in concreto, altre ragioni ostative, valutando le peculiarità del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.
- La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono essere valutati come fatti notori e, nel caso concreto, giustificare il mancato riconoscimento dell’astreinte.
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