Cassazione Penale, Sentenza n. 18389/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale relativa a pena da scontare (7 anni per tentata importazione di un ingente quantitativo di stupefacente, reato commesso nel 2008). La difesa ha censurato, ex art. 606 c.p.p. lett. b) ed e), la violazione e falsa applicazione degli artt. 4‑bis e 47 della legge n. 354/1975 sostenendo che il Tribunale ha dato peso esclusivo alla gravità del reato e alla mancata ammissione della responsabilità, omettendo di valutare compiutamente e valorizzare i molteplici indici positivi del percorso post‑delictum e intramurario (assenza di nuovi illeciti, lavoro stabile, relazioni familiari, permessi premio regolari, ripresa degli studi, partecipazione a programmi riabilitativi, disponibilità al volontariato e dichiarazioni di accettazione della pena).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per un nuovo esame. La Corte ha rilevato carenza e insufficienza della motivazione del Tribunale, che si era limitato a sottolineare la gravità del reato senza effettuare la valutazione prognostica richiesta dalla giurisprudenza di legittimità: il giudice dovrà ora valutare in modo dettagliato i parametri indicati (condotta post‑delictum, comportamento in carcere, assenza di nuovi reati, lavoro, famiglia, partecipazione a programmi riabilitativi, permessi premio, accettazione della pena, ecc.) e motivare compiutamente l'eventuale rifiuto dell'affidamento.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo di gravame per contestare violazione di legge e carenza/mancata motivazione; usata per fondare il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.
art. 4‑bis, legge n. 354 del 1975
Norma sul regime detentivo speciale per determinati reati; la Corte ribadisce che la sussistenza del regime 4‑bis o la gravità del reato non possono, di per sé, escludere automaticamente l'accesso a misure alternative: occorre una valutazione prognostica individuale e motivata.
art. 47, legge n. 354 del 1975
Norma relativa alle misure alternative all'esecuzione penale esterna citata nel ricorso; la Corte interpreta la normativa in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione dell'affidamento deve basarsi su una prognosi di reinserimento e non su mere affermazioni apodittiche.
Massime di principio
- La gravità del reato e l'eventuale applicazione del regime 4‑bis non sono di per sé ostative all'affidamento in prova: devono essere considerati come elementi iniziali nella più ampia valutazione della personalità e del rischio di recidiva.
- Il giudice deve motivare il proprio diniego con riferimento specifico ai parametri consolidati dalla giurisprudenza (condotta successiva al reato, comportamento carcerario, assenza di nuovi reati, lavoro, relazioni familiari, permessi premio, partecipazione a programmi trattamentali, disponibilità al volontariato, accettazione della sanzione), spiegando perché tali elementi non consentono una prognosi favorevole.
- La mancata ammissione di responsabilità non è, di per sé, motivo ostativo: rileva invece se il condannato ha accettato la sentenza e se ha avviato un processo critico sul passato deviante; è sufficiente che tale processo appaia almeno avviato.
- La motivazione deve essere concreta e non apodittica: un diniego basato esclusivamente sulla gravità del reato senza esame degli elementi positivi del periodo post‑delictum è viziato e può essere annullato con rinvio.
- In casi simili, il Tribunale di sorveglianza, in caso di rifiuto, dovrà esplicitare le ragioni specifiche che rendono negativa la prognosi di reinserimento; in assenza di ciò il ricorso avverso il diniego ha buone possibilità di essere accolto in sede di legittimità.
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