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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22721/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda nasce da due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato e riferite a IRES, IVA, sanzioni e interessi per gli anni d'imposta 2009 e 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi della società, eliminando le sanzioni; la Commissione tributaria regionale, invece, in appello promosso dall'Ufficio e dall'agente della riscossione, aveva riformato le decisioni di primo grado e rigettato le doglianze della contribuente. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) inesistenza della notifica della cartella eseguita a mani senza relata, non sanata dall'impugnazione; 2) difetto di motivazione delle cartelle per mancata indicazione del calcolo di sanzioni e interessi, con violazione del diritto di difesa e dello Statuto del contribuente; 3) omessa pronuncia sul motivo relativo al computo degli interessi anche sulle sanzioni; 4) illegittimità dell'aggio di riscossione; 5) erronea esclusione del requisito soggettivo della sanzione, poiché l'omesso versamento sarebbe dipeso da illiquidità dovuta al mancato incasso di fatture. Tuttavia, prima dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alle definizioni agevolate previste dalla normativa sopravvenuta; le controparti hanno accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale ed espressamente sottoscritta dalla parte e dal difensore, con successiva accettazione delle controparti. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, previsto per l'impugnazione non vittoriosa, in ragione dell'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato come parametro della censura sulla notifica della cartella di pagamento.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del dedotto difetto di motivazione delle cartelle e della lesione del diritto di difesa.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Invocato a fondamento dell'obbligo di motivazione della cartella e della necessità di indicare le modalità di calcolo di sanzioni e interessi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un'omessa pronuncia della CTR sul motivo relativo al calcolo degli interessi sulle sanzioni.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in relazione alla censura sul calcolo degli interessi anche sulle somme dovute a titolo di sanzione.

  • art. 32 d.lgs. n. 46 del 1999

    Invocato per contestare l'applicazione dell'aggio di riscossione.

  • art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999

    Invocato per contestare l'applicazione dell'aggio di riscossione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella censura sull'aggio di riscossione, in relazione al principio di eguaglianza/ragionevolezza.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nella censura sull'aggio di riscossione, in relazione alla capacità contributiva.

  • art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato per sostenere che la CTR avrebbe dovuto considerare la mancanza dell'elemento soggettivo della violazione sanzionabile.

  • art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato per sostenere l'irrilevanza o l'esclusione della sanzione in difetto di colpevolezza.

  • art. 3 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018

    Indicata come base della definizione agevolata (rottamazione-ter) cui la ricorrente ha aderito.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197 del 2022

    Indicata come base della definizione agevolata (rottamazione-quater) per il residuo debito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso la sua applicazione per l'effetto dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte e dal difensore, produce l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle controparti.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia assorbe l'esame dei motivi di ricorso e comporta la regolazione delle spese secondo la valutazione della Corte, potendo disporsi la compensazione.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • In presenza di adesione a procedure di definizione agevolata del debito tributario, la rinuncia al ricorso può essere utilizzata quale atto processuale conclusivo della controversia, se rituale e accettata dalle altre parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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