Cassazione Penale, Sentenza n. 9222/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da Donzelli contro l'ordinanza del G.I.P. di Caltanissetta che aveva respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. La difesa denunciava che sul sito del Tribunale di Milano erano indicati due indirizzi PEC per la dodicesima Sezione (riesame.tribunale.milano@giustiziacert e depositoattipenali5.tribunale.milano@giustizia.cert) senza preferenza indicata; l'atto era stato trasmesso al primo indirizzo e quindi non poteva essere dichiarato inammissibile. Si contestava inoltre che il provvedimento del Direttore generale DGSIA non prevedesse sanzione processuale per tale evenienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'atto era stato inviato a un indirizzo PEC effettivamente riportato nel sito del Tribunale e ricompreso tra gli indirizzi individuati dal provvedimento DGSIA. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'invio ad un indirizzo PEC diverso da quello eventualmente 'dedicato' dall'ufficio ma comunque compreso nell'elenco DGSIA non determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Milano per il prosieguo.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176 - art. 24
L'art. 24 disciplina i depositi telematici durante il periodo pandemico; la sanzione di inammissibilità prevista al comma 6-sexies, lett. e) è applicabile solo quando il deposito è effettuato su indirizzi PEC non ricompresi neppure nell'allegato del provvedimento direttoriale (DGSIA).
Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia
Il provvedimento individua l'elenco degli indirizzi PEC abilitati per i depositi. L'utilizzo di un indirizzo ivi indicato rende valido il deposito; indirizzi 'dedicati' comunicati dagli uffici hanno valenza organizzativa interna e non possono integrare una causa normativa di inammissibilità.
Cass. Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021 (Rv. 281414)
Precedente che afferma che, nei procedimenti cautelari nel contesto dell'emergenza COVID-19, la trasmissione ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale non costituisce causa di inammissibilità se l'indirizzo è compreso nell'elenco allegato al provvedimento direttoriale DGSIA.
Massime di principio
- Se si invia un atto telematico a un indirizzo PEC che risulta nell'elenco DGSIA degli indirizzi abilitati, il deposito deve considerarsi valido e non può essere sanzionato con l'inammissibilità per mero uso di un diverso indirizzo indicato dall'ufficio.
- Gli indirizzi PEC 'dedicati' segnalati dalle singole cancellerie hanno valore organizzativo interno e non possono ampliare le cause legali di inammissibilità previste dalla normativa statale.
- Prima di depositare telematicamente, verificare sempre l'elenco ufficiale DGSIA e conservare la ricevuta di avvenuta trasmissione PEC come prova del deposito.
- In caso di contestazione sull'indirizzo PEC usato, la giurisprudenza tende a favorire un'interpretazione sostanziale (valida) piuttosto che formalistica (inammissibilità), specie nelle regole emergenziali introdotte durante la pandemia.
- Se un atto è dichiarato inammissibile per motivi legati alla PEC ma l'indirizzo utilizzato è riconducibile all'elenco DGSIA, è possibile ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato in sede di legittimità.
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