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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04145/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata, per effetto dell'inammissibilità del gravame, la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato e irrogato la pena di otto mesi di reclusione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna di primo grado a otto mesi di reclusione per il reato contestato ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. 159/2011, in continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. Il ricorso conteneva un unico motivo, denunciando vizio di motivazione in ordine alla responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico, aspecifico e privo di una puntuale individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali; ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello era dotata di un apparato argomentativo adeguato sulla sussistenza del fatto sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato quale titolo della continuazione tra i fatti contestati

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello

  • art. 591 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità è fondata sulla genericità e aspecificità del motivo di ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo generico e aspecifico, senza confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza impugnata e senza indicare puntualmente gli specifici travisamenti delle risultanze processuali.
  • Quando la sentenza di appello sviluppa una motivazione adeguata sulla sussistenza del fatto e sulla responsabilità, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, il motivo che si limiti a una critica non circostanziata non consente il sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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