Sentenza n. 5065/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 4 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 4 ottobre 2025 volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e sulla richiesta di fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa azionata fosse stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione. In particolare, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025, determinando l’attivazione del procedimento. La decisione è stata assunta ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata quando l’oggetto del ricorso è l’attivazione del procedimento e non l’ottenimento immediato del provvedimento finale.
- Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione attiva il procedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa dedotta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione delle spese nel giudizio divenuto privo di oggetto deve tenere conto del comportamento processuale e sostanziale dell’amministrazione, nonché dell’intervallo temporale intercorso tra la richiesta del privato e la proposizione del ricorso; tali elementi possono giustificare la compensazione delle spese, ferma la restituzione del contributo unificato quando disposta dal giudice.
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