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Sentenza

Sentenza n. 4292/2026 - Milano, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 431/2025, depositata e resa pubblica in data 26 aprile 2025, Sez. Lavoro, r.g. 1022/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 13 ottobre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 20 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202602284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 431/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19-2022/23 e 2024/25, per complessivi 3.000 euro, oltre alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 431/2025, pubblicata il 26 aprile 2025 e non impugnata. La decisione aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23 e per il 2024/25, per 500 euro per ciascun anno e complessivi 3.000 euro, nonché condannato il Ministero a rendere disponibile il beneficio e a pagare 1.200 euro di spese, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è previsto compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 1022/2024, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha così statuito

    La domanda di esecuzione del giudicato è proposta con il rimedio dell'ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e seguenti c.p.a.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il meccanismo del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva se l'Amministrazione persiste nell'inadempimento dopo la scadenza del termine giudiziale, fissando anche il termine per l'attività commissariale.
  • Quando l'Amministrazione debitrice è incapiente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
  • Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando le relative funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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