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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35546/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di un imputato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici dopo un sinistro stradale. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto tre ordini di censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto la responsabilità senza analizzare le circostanze soggettive che avrebbero determinato il rifiuto e senza verificare l'effettiva idoneità della condotta a porre in pericolo la pubblica incolumità, lamentando anche l'assenza di segni obiettivi di alterazione psicofisica; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, invocando la giovane età, l'assenza di precedenti specifici, la condotta collaborativa, le condizioni di disagio e un percorso riabilitativo; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per le stesse ragioni favorevoli e per l'asserita mancanza di pericolosità sociale. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte una mera riproposizione di quelle già respinte in appello e che non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano valorizzato il contesto concreto: sinistro stradale causato dall'imputato, allontanamento dal luogo nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, rintraccio successivo, rifiuto degli accertamenti pur in presenza di sintomi di ebbrezza, comportamento aggressivo e assenza di collaborazione. In tale contesto è stata ritenuta congrua anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici, perché consistenti nella pedissequa reiterazione di doglianze già proposte in appello, e comunque non confrontati con la motivazione decisiva della sentenza impugnata. Ha quindi confermato indirettamente la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992

    punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici; la decisione ribadisce che la valutazione del fatto deve considerare il contesto concreto del rifiuto e le circostanze sintomatiche dell'ebbrezza.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è astrattamente compatibile con il reato contestato, ma va esclusa quando il contesto fattuale e l'impatto lesivo della condotta evidenziano una gravità non tenue.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per la trattazione congiunta dei motivi di ricorso, nei limiti necessari alla motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza critica argomentata, le medesime censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, difetta la funzione propria dell'impugnazione e il motivo è inammissibile.
  • Nel reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, la verifica della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta del contesto fattuale, dell'offesa arrecata e del possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è astrattamente applicabile anche al reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, ma può essere esclusa quando la condotta si inserisca in uno sfondo fattuale sintomatico di maggiore gravità, come un sinistro stradale, l'allontanamento dal luogo e la mancanza di collaborazione.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice valorizzi negativamente il comportamento complessivo dell'imputato e i suoi precedenti penali, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti ostativi.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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